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CdS: 'Limiti orari gioco a Pavia efficaci a contrastare il gioco patologico'

20 febbraio 2024 - 13:04

Il Consiglio di Stato rigetta l'appello di un concessionario per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi contro i limiti orari introdotti a Pavia nel 2018.

Scritto da Fm
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“Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince, al contrario, un’analisi accurata del fenomeno ludopatico nel territorio del Comune di Pavia, anche con particolare riferimento alla comunità giovanile. Il fatto che la maggior parte dei dati si riferisca al 2013 dipende dal fatto che le prime limitazioni vennero introdotte nell’ordinanza sindacale del 2014, ma la circostanza che nei successivi anni il quadro sia leggermente migliorato conferma, invece che smentire, l’efficacia delle limitazioni apportate e la necessità di mantenerle a fronte della perduranza del fenomeno”.

Questa è una delle motivazioni enunciate dal Consiglio di Stato nella sentenza con cui rigetta l'appello presentato da un concessionario per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi per la riforma della sentenza del Tar Lombardia che nel 2019 ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto dalla società per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Pavia, del 23 ottobre 2014, e del regolamento comunale “per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo” (approvato con deliberazione del consiglio comunale di Pavia n. 10/2018).

Con tale ordinanza, il Comune di Pavia aveva stabilito gli orari di esercizio delle attività autorizzate ai sensi dell’art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) e quelli di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Tulps, collocate in altri esercizi pubblici, in entrambi i casi limitando l’apertura “dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi”, nonché determinando la distanza delle attività dai cosiddetti luoghi sensibili.

 

Per i giudici di Palazzo Spada vanno inoltre respinti i motivi di ricorso inerenti il supposto contrasto del regolamento comunale del 2018 con i principi sanciti dall’intesa per il riordino del gioco pubblico raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali il 7 settembre 2017, dato il mancato recepimento con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, e va ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Lombardia, 21 ottobre 2013, n. 8 (“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”), “sollevata in riferimento all’articolo 117, comma 3, della Costituzione (ossia alla materia della tutela della salute), posto che la norma non è in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in quest’ambito dal legislatore statale.

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