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CdS: 'Limiti orari gioco leciti se avvalorati da dati epidemiologici'

15 marzo 2024 - 12:34

Il Consiglio di Stato conferma la validità dei limiti orari al gioco introdotti con ordinanza sindacale nel 2017 a Vertemate con Minoprio (Como), bocciato l'appello di un operatore del settore.

Scritto da Fm
Nella foto: Palazzo Spada - Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Nella foto: Palazzo Spada - Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

L’orario di otto ore giornaliere per il funzionamento delle apparecchiature ex art. 110 comma 6 Tulps, in quanto articolato sia nella mattinata che nel periodo compreso tra il tardo pomeriggio e la tarda serata, non rende affatto inaccessibile, al contrario di quanto addotto da parte appellante, l’accesso al gioco, consentendone lo svolgimento in tutti gli esercizi a ciò autorizzati, anche previa organizzazione imprenditoriale, ove necessario”.

Tale concetto viene evidenziato nella sentenza con cui il Consiglio di Stato rigetta l'appello di una società per la riforma della sentenza del Tar Lombardia che nel 2022 ha confermato l'ordinanza varata nel 2017 dal sindaco di Vertemate con Minoprio (Como) per fissare l’orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nelle sale giochi e negli altri esercizi autorizzati dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Per i giudici di Palazzo Spada deve ritenersi “del tutto inadeguato il richiamo alla legge regionale Lombardia n. 8 del 21.10.2013 e ss. mm. recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, che aveva individuato quale strumento di elezione per il contrasto alla ludopatia, da impiegarsi nel territorio lombardo, solo ed esclusivamente quello dei divieti distanziometrici, contestualmente riservando ai Comuni la possibilità di intervenire, se del caso, soltanto al fine di: i. individuare nuove categorie di luoghi sensibili da considerarsi forieri di divieti distanziometrici; ii. prevedere forme premiali per gli esercizi senza apparecchi. L’indicata legge regionale tuttavia non contemplava alcun intervento finalizzato a regolare – in senso limitativo - la disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco”.

 

Inoltre, si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato, “come evincibile dalle motivazioni dell’ordinanza sindacale e della previa delibera del Consiglio comunale oggetto di impugnativa, nonché degli atti depositati in prime cure dal Comune, l’Amministrazione comunale ha adottato le limitazioni orarie a fronte (i) dei risultati delle analisi condotte nell’ambito del progetto denominato 'Una Rete Contro l’Azzardo: dagli amministratori ai cittadini', circa la diffusione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito sul proprio territorio (ii) dei dati epidemiologici elaborati e forniti da Ats Insubria relativamente ai giocatori c.d. 'problematici' e patologici, dati ed analisi approfondite e pertinenti in quanto attinenti all’ambito territoriale in cui è ricompreso il Comune di Vertemate con Minoprio”.

Il Collegio inoltre ribadisce che “le misure adottate dal Comune appellato non sono volte infatti unicamente al recupero di soggetti già affetti da Gap, ma perseguono anche e soprattutto l’obiettivo preventivo di evitare l’insorgere e la diffusione di tale fenomeno ed evitare l’incremento del numero di coloro che potenzialmente possano sviluppare tale patologia, tra i quali, in particolare, i c.d. giocatori problematici, ovvero individui che, seppur non (ancora) affetti da ludopatia, aumentano progressivamente la frequenza di gioco.

In tale ottica il Comune ha preso in considerazione i dati indicati nel Report, da cui emerge, come evidenziato anche nelle difese del Comune, che nel solo territorio del Comune di Vertemate con Minoprio sono presenti totali n. 91 apparecchi per il gioco con vincita in denaro, dislocati in n. 7 esercizi. Il numero degli apparecchi rilevato è stato poi rapportato alla popolazione presente nell’ambito territoriale, al fine di individuare il dato relativo al potenziale utilizzo degli apparecchi da parte dei cittadini (le 'occasioni di gioco'), con il risultato che per il solo Comune di Vertemate con Minoprio (ab. 4.129 nel 2021) il rapporto è pari a 45 abitanti per ogni apparecchio con vincita in denaro, rapporto destinato a peggiorare se si prendono in considerazione solamente le fasce ritenute più vulnerabili (giovani tra i 15-30 anni ed anziani con età maggiore di 65 anni).

Peraltro i dati relativi al rapporto abitanti-apparecchi, al fine di meglio coglierne la reale incidenza, devono poi essere valutati anche considerando l’intero territorio dei Comuni aderenti al progetto, quali indicati nell’ordinanza gravata, stante la loro contiguità e la mobilità della popolazione sul territorio; da ciò la necessità di prendere in considerazione i dati afferenti all’intero ambito territoriale nell’ottica di una sinergia degli interventi dei Comuni aderenti al progetto”.

 

In allegato il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato.

 


 

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