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CdS: 'No a insegne e vetrofanie che pubblicizzano il gioco'

20 marzo 2023 - 10:30

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Comune di Torino di vietare la posa di insegne e vetrofanie recanti le parole 'Slot' e 'Vlt', ritenute 'mezzi di pubblicità' del gioco.

Scritto da Fm
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Non appare palesemente irragionevole o sproporzionata la valutazione dell’Amministrazione comunale che ha ritenuto i pannelli proposti dalla ricorrente 'mezzi di pubblicità' del gioco d’azzardo, in quanto recano la dicitura 'Slot' e 'Vlt'. Si tratta, all’evidenza, di simboli non 'neutri, ancorché si tratti di simboli registrati nel marchio d’impresa, riportati in numero considerevole di pannelli di dimensioni notevoli e posti sulle vetrate del negozio in posizione molto ben visibile (v. elaborato grafico progetto prodotto dal Comune di Torino”.

Lo sottolineano i giudici del Consiglio di Stato nella pronuncia con cui respingono il ricorso di una società contro il provvedimento con cui nel 2020 il Comune di Torino ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla posa di insegne e vetrofanie, postulando la violazione delle norme dettate con la legge regionale del Piemonte n° 9/2016 al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, non rilevando che le parole “Slot” e “Vlt” siano inserite nel logo registrato della ricorrente.

Il Consiglio di Stato rileva che “la pubblicità eventualmente effettuata dal titolare della sala deve restare contenuta e strettamente limitata, non può segnatamente essere diretta ad incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori attraverso la 'citazione visiva' a mezzo di pannelli ragguardevoli per forma e dimensione, che attirano l’attenzione con modalità tali da amplificare la comunicazione dei simboli 'Slot' e 'Vlt e aumentare così la forza di attrazione del gioco (cfr. Corte giustizia UE sez. VIII, 30/06/2011, n.212, par. 71, che in materia di scommesse ippiche ha enunciato il principio di pubblicità 'contenuta e strettamente limitata” in materia di gioco d’azzardo e scommesse, che non deve 'banalizzare il gioco' o proporne una immagine positiva o accattivante)".

Nella pronuncia quindi si precisa che la richiamata norma della legge regionale piemontese anticipa il divieto che il legislatore nazionale ha inserito nel decreto Dignità (Dl 12.7.2018, n. 87, convertito in legge 9.8.2018, n. 96), concernente “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.” (art. 9).

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