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CdS: 'Piemonte, legittimità della legge sul gioco non è in discussione'

27 marzo 2024 - 11:38

Il Consiglio di Stato boccia l'appello di una società per la riforma della sentenza del Tar Piemonte che nel 2018 ha confermato la validità della legge regionale del Piemonte del 2016, poi sostituita da quella varata nel 2021.

Scritto da Redazione
Palazzo Spada  © Giustizia amministrativa - Sito web ufficiale

Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito web ufficiale

“L'articolo 5 della legge regionale del Piemonte del 2016, applicabile alla questione controversa, vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da istituti scolastici, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e stazioni ferroviarie, peraltro fissando un termine di adeguamento di 18 mesi per gli esercenti esercizi pubblici, di 3 anni per i titolari delle sale da gioco e di 5 anni per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. L’interpretazione letterale, teleologica e sistematica della predetta disposizione converge nel senso che, affinché la nuova previsione sia efficace nel perseguire le esigenze pubbliche dichiarate e non crei una illegittima disparità di trattamento limitativa dell’accesso al mercato da parte dei nuovi operatori, la stessa deve trovare applicazione senza distinzione alle vecchie e alle nuove installazioni.”

 

Lo rimarca il Consiglio di Stato nella sentenza con cui boccia l'appello proposto da una società contro il Comune di Acqui Terme e contro la Regione Piemonte, costituitasi nel presente giudizio, per la riforma della sentenza con la quale nel 2018 il Tar Piemonte ha respinto il suo ricorso avverso la delibera comunale di approvazione di una planimetria indicativa dei cosiddetti luoghi sensibili ai fini della collocazione di apparecchi per il gioco lecito, fondata sulla legge regionale del Piemonte del 2016, poi sostituita da quella varata nel 2021.

La società appellante, dopo aver rinunciato all’istanza cautelare nella camera di consiglio nell'aprile 2019, ha affermato di mantenere un interesse al gravame “quanto meno a fini risarcitori”.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la normativa “assicura una ragionevole e proporzionata tutela dell’affidamento degli operatori preesistenti mediante la previsione di un congruo periodo provvisorio con termini differenziati di adeguamento che tengono conto proprio delle difficoltà delle diverse tipologie di operatori esposte dalla parte appellante, quindi da ritenersi idoneo a consentire agli interessati di adottare le proprie libere scelte imprenditoriale ai fini di una diversa dislocazione dei propri investimenti finanziari compatibile con le superiori esigenze di tutela della dignità e libertà della persona e della sicurezza, in linea con le previsioni dell’articolo 41 della Costituzione, cui le norme statali e regionali di riferimento danno attuazione senza affatto precludere l’esercizio dell’attività economica in esame sull’intero territorio di riferimento”.

Nella sentenza viene quindi ribadita la legittimità della legge regionale del Piemonte per il contrasto al gioco patologico, evidenziando che “il legislatore regionale era intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite facili e, quindi, al rischio di cadere vittime del gioco d’azzardo, fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo dal comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo. La disposizione in esame perseguiva, pertanto, secondo il Giudice delle leggi, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, ulteriori rispetto alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute”. 

 

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