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CdS: 'Sì a limiti orari al gioco, supportati da indagine dell'Asl'

18 dicembre 2023 - 16:04

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso della società di gestione di una sala gioco e conferma ordinanza oraria di limitazione del gioco di Cinisello Balsamo (Mi).

Scritto da Redazione
© Ocean Ng / Unsplash

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“La limitazione degli orari di apertura non costituisce un’indebita restrizione del principio di libertà economica nell’esercizio di un’impresa, ma una modalità di contemperamento tra due contrapposte esigenze: da un lato perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione degli investimenti economici fatti per aprire l’attività attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, contando di vedere riconosciuto il principio dell'affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio; dall’altro la necessità di garantire la salute pubblica limitando al massimo il fenomeno della ludopatia”.

A ribadire il concetto sono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui rigettano il ricorso proposto da una società di gestione di una sala gioco per la riforma di una sentenza del Tar Lombardia che nel 2017 aveva di fatto confermato l'ordinanza varata nel 2014 dal Comune di Cinisello Balsamo (Mi) avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco”.

Per il Collegio è centrale “l’esigenza di contemperare due beni entrambi di rilievo costituzionale disciplinando il fenomeno in modo da non mortificare nessuno dei due principi e dei beni tutelati sottostanti”.

La società aveva impugnato il provvedimento suindicato perché aveva limitato l’orario di apertura della sala da gioco, dalle ore 10 alle ore 22. Ma secondo il CdS tale atto era stato emanato dal sindaco di Cinisello Balsamo “in forza di un’adeguata indagine effettuata dalla Asl”, che “aveva dato atto dell’aumento di utenti affetti da ludopatia esercitando i poteri di cui all'art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000 senza invasione dei poteri statali esistenti in materia”.

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