skin

CdS annulla limiti al gioco di Varazze: 'Rispettare principio di proporzionalità'

15 marzo 2024 - 13:18

Il Consiglio di Stato annulla l'ordinanza varata dal sindaco di Varazze (Savona) nel 2019, i limiti orari imposti agli apparecchi da gioco erano più stringenti di quelli stabiliti dal regolamento comunale.

Scritto da Fm
cds680.jpg

Un sindaco può si limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati nel suo comune, purché ciò avvenga rispettando il “principio di proporzionalità” e sulla base di una “congrua istruttoria e motivazione”.

 

Lo rimarca il Consiglio di Stato nella sentenza con cui annulla l'ordinanza varata dal sindaco di Varazze (Savona) nel 2019 con la quale si è limitato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi da gioco dalle ore 9 alle ore 12 alle ore 16 alle ore 20 di tutti giorni (per un totale di 7 ore di apertura giornaliera), accogliendo l'appello di una società per la riforma della sentenza del Tar Liguria che invece l'aveva ritenuta legittima.

 

Il consiglio comunale di Varazze infatti aveva approvato un regolamento disponendo che gli orari delle sale giochi sarebbero poi state “disciplinate con ordinanza del sindaco nell’ambito dei seguenti limiti: apertura massima di otto ore giornaliere, comprese tra le ore 9:00 e le ore 23:00”. Punto a cui era seguita appunto un'ordinanza più restrittiva, che concedeva al gioco un'ulteriore ora in meno.

 

Per Palazzo Spada è fondato il secondo motivo di appello proposto dalla società, “laddove viene censurato il capo della sentenza che ha escluso il difetto di istruttoria della gravata ordinanza ed ha affermato la proporzionalità dell’ulteriore limitazione oraria imposta rispetto al Regolamento comunale.

Ed invero l’ordinanza gravata si limita a richiamare l’art. 50 comma 7 del Tuel e l’indicato Regolamento comunale, nonché ad evidenziare l’esigenza della tutela della salute, senza fare riferimento ad alcun atto istruttorio atto a giustificare l’ulteriore limitazione oraria imposta rispetto al Regolamento che, pur abilitando il sindaco ad adottare l’ordinanza ex art. 50 comma 7 del Tuel, individuando il limite orario massimo di otto ore per l’esercizio del gioco lecito, non poteva consentire una ulteriore limitazione oraria non supportata da adeguata istruttoria e motivazione, avuto riguardo alla necessità di contemperamento degli opposti interessi che presiedono il potere de quo”.

 

In allegato il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato.

 

Altri articoli su

Articoli correlati