“Il Collegio ritiene che vi sia nel provvedimento in esame una congrua motivazione in ordine alle circostanze che lasciano escludere l'affidabilità e la meritevolezza necessarie per ottenere o mantenere la licenza di polizia, anche considerando il settore particolarmente delicato della raccolta delle scommesse, in cui è richiesta una particolare affidabilità sia per il rischio di infiltrazione criminale in un'attività connotata da notevole flusso di denaro, sia per le implicazioni sociali del fenomeno delle scommesse”.
Lo ricorda il Consiglio di Stato, nella sentenza con cui boccia l'appello del titolare di una rivendita tabacchi e generi di monopolio per la riforma della sentenza del Tar Calabria che aveva confermato il decreto del questore di Cosenza recante il diniego di licenza per l'installazione di apparecchi Vlt per la “ritenuta inaffidabilità del ricorrente per mancanza del requisito della buona condotta, in relazione alla frequentazione di malavitosi e in ragione del rapporto di parentela con un soggetto condannato con sentenza confermata in Cassazione per delitti di associazione mafiosa, estorsione ed in materia di stupefacenti”.
“Gli elementi riferiti nel provvedimento sono idonei a delineare un quadro indiziario sufficiente a giustificare il diniego dell’autorizzazione di polizia, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione, nei limiti della coerenza rispetto allo scopo e della ragionevolezza, ai fini di valutare la personalità del richiedente e la sua affidabilità nella specifica attività da autorizzare”, puntualizzano i giudici.
Scendendo nei dettagli, la sentenza chiarisce che “Dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è stato controllato in tre occasioni con persone gravate da gravi precedenti penali e pregiudizi di polizia e che a seguito del contraddittorio instaurato con l’avviso di avvio del procedimento, sentito personalmente, ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive presentate il 2015, la sussistenza non di frequentazioni occasionali, ma di strutturati rapporti amicali, essendosi intrattenuto in occasioni conviviali con le persone con cui è stato controllato nel 2007, rispetto alle quali emerge un atteggiamento di assoggettamento, com’è palese dalle dichiarazioni rese ( 'ha riferito di non aver potuto rifiutare l’invito a cena da parte di un “capo dei capi').
La frequentazione del locale tabaccheria da parte dei pregiudicati, peraltro, viene considerato dal questore ulteriore indice di allarme.
Inoltre, il ricorrente ha omesso di dichiarare che una delle tre persone con cui era stato controllato - un affiliato di spicco di una organizzazione criminale e condannato - era il marito della sorella e, di conseguenza, è palese come egli abbia voluto nascondere volutamente uno stato anagrafico avente rilievo ai fini della valutazione dell’ufficio”.
Sotto un profilo generale, si legge ancora nella sentenza, “l'Amministrazione dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dando conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata.
I provvedimenti di polizia sono preordinati alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati e costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico”.