Domodossola, Cds: 'Gioco, valutare effetto espulsivo del distanziometro'
Il Consiglio di Stato chiede di valutare il possibile effetto espulsivo del gioco prodotto dal distanziometro di 500 metri in vigore a Domodossola (Vco).
"La valutazione in merito al possibile effetto espulsivo prodotto dalle limitazioni cosiddette spaziali contenute nel regolamento impugnato assume rilievo ai fini della decisione del motivo di appello proposto dalla ricorrente, così come, peraltro, già ritenuto da questo Consiglio di Stato in vicende analoghe (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 30 giugno 2017, n. 3214)". Pertanto, bisogna procedere "alla verificazione dello stato dei luoghi affidata al direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate – sezione territorio di Torino, con facoltà di delega".
Lo afferma il Consiglio di Stato nel "rispondere" al ricorso mosso da una società con attività di gioco contro il Comune di Domodossola (Vco) per la riforma della sentenza del Tar Piemonte concernente l’annullamento del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 29 novembre 2016 avente ad oggetto “approvazione del regolamento comunale per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco” affissa all’Albo pretorio comunale da 5 al 20 dicembre 2016.
IL RICORSO - Nel ricorso proposto in primo grado la società ha impugnato il distanziometro di 500 metri previsto dal regolamento di Domodossola "sotto il profilo della violazione, tra gli altri, del principio di proporzionalità, assumendo che la sua attuazione avrebbe quale effetto non già limitare l’offerta del gioco, ma determinare la completa espulsione dal territorio comunale degli apparecchi da gioco poiché nessuna sede di gioco (comprendendosi, oltre alle sale da gioco, anche i bar, i tabacchi ed esercizi assimilabili) si troverebbe alla distanza prescritta dal regolamento". Per la ricorrente inoltre "l’effetto espulsivo sarebbe ulteriormente determinato dalle previsioni, contenute nell’art. 6 del regolamento, relative alle ubicazioni, estensione e conformazione di locali adibiti all’installazione degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, cit.; il Tribunale regionale ha accolto il motivo di ricorso relativo ai limiti cosiddetti spaziali contenuti nel regolamento nella parte in cui, tra i luoghi sensibili, includeva anche i 'luoghi di aggregazione per… adulti', senza limitarsi a quelli per 'bambini” e “giovani; tuttavia, l’appellante ha impugnato il capo di sentenza ritenendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’effetto espulsivo prodotto dalla limitazioni spaziali, pure ridotte a seguito dell’accoglimento nei sensi indicati del motivo di ricorso".
I giudici hanno deliberato di "fissare l’udienza pubblica per il prosieguo della causa al momento del deposito dell’elaborato richiesto al verificatore, su istanza della parte più diligente".