Concessioni gioco e livelli di servizio, Tar: ‘Verificare messaggio Adm a operatore’

Il Tar Lazio dispone nuova verificazione per appurare se operatore di gioco multato per il mancato rispetto dei livelli di servizio abbia ricevuto messaggio dal sistema di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli.
Scritto da Redazione

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Bisognerà aspettare ulteriori chiarimenti per conoscere la sentenza del Tar Lazio sul ricorso di un operatore di gioco per l'annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all'applicazione delle penali previste dalla convenzione di concessione per il mancato rispetto dei livelli di servizio nel 2014, pari a oltre 13mila euro. 

Tempo fa la Sezione ha disposto una verificazione, affidata al Dipartimento di informatica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per appurare se l'operatore abbia ricevuto il messaggio telematico trasmesso nel maggio di quell'anno dal sistema di controllo di Adm al suo sistema di gioco ed esitato con la dicitura tecnica “ack errato” e se il messaggio in questione possa considerarsi effettivamente ricevuto e visionabile dalla società.

Ma, visto che il professore incaricato ha rilevato che l’analisi condotta è stata “fondata solo su principi teorici e generali e non anche sullo specifico protocollo di comunicazione al quale il concessionario deve attenersi nell’osservanza del dettato della convenzione, la cui conoscenza lo stesso verificatore ritiene necessaria ai fini di 'una corretta valutazione del caso', i giudici amministrativi capitolini hanno ritenuto "indispensabile disporre un supplemento di verificazione, stabilendo che il verificatore formuli, in relazione al quesito già postogli le proprie conclusioni tenendo conto anche della documentazione accessibile” sul sito di Adm.

Il verificatore, secondo quanto si legge in un'ordinanza del Tar Lazio fresca di pubblicazione, oltre ad analizzare la documentazione, “potrà raccogliere ogni altro documento e informazione nonché domandare chiarimenti alle parti e – ove necessario o utile – anche a soggetti terzi, pubblici e privati, effettuando, altresì, gli accessi sui luoghi che riterrà opportuni; le parti sono onerate di fornire al verificatore ogni collaborazione ed il loro comportamento potrà essere valutato anche ai sensi dell’art.116 c.p.c.”.

La bozza di relazione finale dovrà essere sottoposta dal verificatore ai difensori delle parti entro due mesi, mentre entro quattro mesi il verificatore dovrà provvedere al deposito della propria relazione finale, “riportando le analisi e gli accertamenti eseguiti, una sintetica valutazione delle eventuali osservazioni delle parti e, infine, le proprie conclusioni nonché ogni altra informazione eventualmente utile ai fini della risoluzione del quesito posto”.

L’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione nel merito del giudizio sarà fissata a cura della segreteria della Sezione in esito al deposito da parte del verificatore della relazione finale.