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Consiglio di Stato: 'Sale Vlt chiuse, prevalga la tutela dell'attività commerciale'

30 gennaio 2023 - 12:46

L'avvocato Fiorentini commenta l'ordinanza del Consiglio di Stato che accoglie l'istanza di sospensiva di un operatore di gioco: 'Indirizzo innovativo e e maggiormente equilibrato'.

Scritto da Redazione
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“Sotto il profilo del periculum, va considerata la prevalenza dell’esigenza alla continuazione dell’attività commerciale rispetto a quella della definizione della questione in considerazione dell’attività sin qui svolta, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni”.

Lo evidenziano i giudici del Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui accolgono la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata da un operatore di gioco difeso dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, riguardante la gestione di sale giochi sul territorio del Comune di Forlì.

Il Tar Emilia Romagna nell'ottobre 2022 aveva respinto il ricorso dell'operatore per l'annullamento della deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto “mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale n. 5/13 e individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili” e dei provvedimenti comunali relativi alla chiusura delle sale Vlt gestite dalla ricorrente. 

Secondo il Consiglio di Stato, “vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti perché relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall’altro, all’esercizio delle attività economiche, pur restando impregiudicata la decisione nel merito dell'appello”.

Sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha fissato per il giorno 18 maggio 2023 l’udienza per la definizione della controversia. 

Questo il commento dell'avvocato Fiorentini: “Il CdS conferma con questa ultima ordinanza un indirizzo già adottato recentemente (vedasi decisione cautelare del Trga riguardante il Comune di Trento) con alcune decisioni cautelari di questo segno, per cui in questa prima fase del giudizio di appello, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha prevalenza l’esigenza alla continuazione dell’attività commerciale rispetto a quella della definizione della questione nel merito.
Si tratta di un indirizzo innovativo e maggiormente equilibrato rispetto a quello che valutava sempre prevalente, anche nella fase cautelare, salvo l’approfondimento nel merito, l’aspetto della tutela della salute rispetto a quello della tutela della posizione economica degli imprenditori e dei lavoratori del settore coinvolti nei vari procedimenti”.    
 

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