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Consiglio di Stato conferma limiti orari al gioco di Bastia Umbra: 'Adeguati e proporzionati'

20 marzo 2024 - 11:58

Per il Consiglio di Stato l'ordinanza oraria varata dal sindaco di Bastia Umbra nel 2017 è supportata da un'adeguata istruttoria e i limiti introdotti non impongono 'un sacrificio eccessivo per i privati rispetto allo scopo perseguito'.

Scritto da Fm
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L’ordinanza adottata risulta assistita da congrua istruttoria, avuto riguardo alla sua finalità eminentemente preventiva, in quanto volta ad evitare che l’abitudine al gioco finisca con l’assumere dimensioni patologiche quale attestata dagli studi in materia e dagli interventi normativi innanzi richiamati. Le misure adottate dal Comune appellato non sono volte infatti unicamente al recupero di soggetti già affetti da Gap, ma perseguono anche e soprattutto l’obiettivo preventivo di evitare l’insorgere e la diffusione di tale fenomeno ed evitare l’incremento del numero di coloro che potenzialmente possano sviluppare tale patologia”.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato rispondendo all'appello proposto da una  società gestrice di una sala giochi a Bastia Umbra (Pg) contro l'ordinanza oraria varata dal sindaco nel 2017, per la quale “ le introdotte limitazioni di orario alle sale giochi sarebbero state motivate tramite il generico riferimento a studi, a dati allarmanti, al paventato accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, ovvero in relazione a fenomeni mai accertati e, comunque, privi di riscontro probatorio”.

 

Per i giudici di Palazzo Spada “la scelta del Comune è nell’ipotesi di specie proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco. Né peraltro la limitazione giornaliera prescelta, che consente l’esercizio del gioco lecito per ben tredici ore continuative tramite le apparecchiature ex art. 110 comma 6 Tulps, variamente distribuite nell’arco della giornata, ovvero dalle ore 10 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi, pertanto sia nella mattinata che nel pomeriggio e nella serata, con conseguente possibilità di organizzazione da parte di tutti gli esercenti cui sia stata conferita la licenza per l’esercizio del gioco, impone un sacrificio eccessivo per i privati rispetto allo scopo perseguito. Ciò anche tenuto conto della circostanza che questa sezione ha ritenuto rispettoso del principio di proporzionalità il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi e di funzionamento delle apparecchiature de quibus entro il più ridotto limite delle otto ore giornaliere”.

Infine, “non coglie nel segno la deduzione di parte appellante secondo cui la limitazione oraria non poteva riguardare indifferentemente sia esercizi specializzati nell’attività di gioco (esercizi primari) rispetto a quelli che svolgono l’attività di gioco in via non esclusiva (c.d. esercizi generalisti), ovvero tutte le parti indifferenziate del territorio comunale, posto che detta differenziazione avrebbe reso meno efficace la misura, comportando uno spostamento dei giocatori sugli esercizi primari ovvero sugli esercizi localizzati nelle parti del territorio comunale sottratte alla misura ovvero soggette ad una misura meno gravosa, con conseguente inefficacia della stessa nel contrasto alla ludopatia, avuto riguardo peraltro alle ridotte dimensioni del Comune.

Per contro l’efficacia della misura, così come disposta, oltre ad essere ravvisabile in potenza ex ante, secondo quanto innanzi precisato, è stata dimostrata ad abundantiam dal Comune in prime cure che ha attestato una riduzione delle giocate pro capite avvenuta successivamente all’adozione dell’ordinanza, nonostante detta produzione non fosse necessaria, come innanzi precisato”.

 


 

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