Dismissione Noe, Tar Lazio boccia ricorsi: 'Taglio proporzionato'
Il Tar Lazio respinge il ricorso dei concessionari contro la dismissione dei Noe, in quanto non immuni dal percorso di riduzione previsto dal 2017.
"Non può ritenersi, come fa la ricorrente, che le operazioni di dismissione e di acquisto compiute mediante il basket nel corso del 2017 rispondessero a normali logiche di mercato e dovessero, perciò, essere ritenute immuni dal percorso di riduzione. Come più volte detto, infatti, tali operazioni si inseriscono in un quadro normativo, noto a tutti gli concessionari, che prefigurava la riduzione dei Noe nell’ambito di un processo destinato a prendere avvio dal 1° gennaio 2017 e la totale dismissione degli apparecchi Awp al 31 dicembre 2019. È quindi logico che gli operatori abbiano potuto scegliere di non richiedere l’emissione di Noe sostitutivi di quelli relativi ad apparecchi dismessi proprio allo scopo di ammortizzare gradatamente la misura della riduzione. Coerentemente con il quadro ora descritto, le dismissioni operate nel corso del 2017 non possono che essere imputate alla quota di riduzione, atteso che il tetto massimo dei Noe da non superare è stato stabilito avuto riguardo ai nulla osta attivi al 31 dicembre 2016. In altri termini, è proprio alla scelta del legislatore di fissare a quest’ultima data la soglia quantitativa cui applicare la riduzione proporzionale ad aver determinato il 'congelamento' a quella stessa data delle quote di mercato detenute da ciascun concessionario, comportando necessariamente l’imputazione al processo di riduzione dei Noe dismessi successivamente".
Respinto il motivo di ricorso secondo cui, a detta dei concessionari, "l’Agenzia avrebbe alterato le dinamiche di mercato, stabilendo arbitrariamente di 'sterilizzare' gli effetti delle operazioni di cessione e di acquisto dei Noe legittimamente operate nell’ambito del cosiddetto basket da essa stessa gestito, e il cui meccanismo sarebbe del tutto neutro rispetto al percorso di riduzione del numero complessivo dei nulla osta prefigurato dal legislatore. Il Collegio ritiene di non poter condividere la prospettazione della ricorrente, in quanto l’interpretazione della portata dell’obbligo di riduzione risultante dalla nota dell’Agenzia del 22 novembre 2017 – interpretazione poi posta alla base anche del provvedimento di revoca dei Noe in eccesso risultanti in capo a Codere al 31 dicembre 2017 – risulta essere l’unica praticabile in base al quadro normativo vigente".