Distanze gioco, Tar: ‘Misurazioni, considerare Codice della strada’
Niente da fare al Tar Lazio per il ricorso di una società che si è vista respingere dal Comune di Tivoli (Roma) la richiesta di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi a causa dell’eccessiva vicinanza del locale con una chiesa, in violazione della legge regionale del Lazio in materia.
Stando alle misurazioni svolte dalla Polizia locale fra l’attività e il luogo di culto sarebbe solo di 350 metri, a fronte dei 500 previsti dal distanziometro regionale.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2′.
Infatti, il percorso individuato dalla polizia locale prevede che il pedone si muova lungo il marciapiede su cui è situato il locale laddove l’attraversamento delle prime due intersezioni stradali laterali, menzionate da parte ricorrente nella memoria depositata il 24/01/21, risulta coerente con il disposto dell’art. 190 del codice della strada in quanto in loco non vi sono strisce pedonali; la contraria tesi di parte ricorrente postulerebbe l’impossibilità di percorrere il marciapiede su cui si trova il locale lungo la via Nazionale Tiburtina per l’assenza di strisce pedonali lungo le intersezioni stradali; il tracciato prospettato da parte ricorrente non risulta, per altro, logico in quanto impone l’attraversamento di via Nazionale Tiburtina e la percorrenza sui marciapiedi opposti a quelli in cui sono situati rispettivamente il locale e la parrocchia con un ingiustificato allungamento del tragitto“.
La ricorrente è stata condannata a pagare in favore del Comune di Tivoli le spese del giudizio.