Ecco l'approfondimento di Francesco Scardovi, commercialista e revisore contabile (Studio ssociato Scardovi & Giordani.) pubblicato sulla rivista Gioco News, nella rubrica "Fisco e slot".
“La Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l’atto impugnato e condanna L’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di giudizio (….) oltre ad accessori”.
Questo il testo finale del dispositivo n. 116/2025 depositato il 17 aprile 2025 dalla Corte di giustizia di Ravenna che rappresenta l’ennesima sentenza di accoglimento del diritto all’esenzione da Iva di un esercente a cui l’Ufficio aveva accertato l’imponibilità dei compensi percepiti dalla collaborazione alla raccolta di Awp installate nel proprio locale.
IL QUADRO NORMATIVO - Dopo vent'anni di contenziosi, risulta dunque definitivamente sancito, da norme e giurisprudenza, il diritto all’esenzione da iva dei proventi percepiti da gestori, esercenti e collaboratori a vario titolo dei concessionari del comparto di gioco terrestre. Le condizioni per beneficiare dell’esenzione sono le seguenti:
- Il contratto dell’operatore con il concessionario (sia esso gestore di apparecchi, esercente di bar o sala, o il cosiddetto “service”) unitamente all’iscrizione al Ries, ovvero il Registro (futuro Ruog, Registro unico operatori di gioco);
- la remunerazione in quota fissa o percentuale sulla raccolta;
- una prestazione definibile come necessaria e indispensabile per le attività del concessionario, come nel caso evidente degli esercenti di pubblici esercizi, senza i quali non si realizzerebbe alcuna raccolta.
Sul punto, nulla osta l’esistenza di un accordo commerciale tra gestori ed esercenti, che, come ampiamente relazionato anche dalla Polizia tributaria di Roma, nell’ambito di un contraddittorio sul tema, regola le rispettive attività da svolgere nei confronti del concessionario.
L’ACCANIMENTO DELL’AGENZIA - Purtroppo, in spregio anche ai dettami della stessa Amministrazione che invita gli Uffici a non avviare o ritirarsi dai contenziosi con esito incerto (fra tutte si veda Circolare 22/E del 26 maggio 2011), diverse Direzioni stanno continuando nelle infondate pretese dell’Iva riferendosi ancora ad alcune sentenze di Cassazione sull’imponibilità dei presunti “altri rapporti” richiamati dalla Circolare 21/E del 2005 senza prendere definitivamente atto che le stesse sono riferite a periodi antecedenti il 2014, ove non vigevano i principi ed i modelli contrattuali obbligatori poi previsti dalle nuove convenzioni e dai chiarimenti nel frattempo intervenuti nel settore.
Si invoca pertanto, ancora una volta, un provvedimento definitivo della Direzione centrale che illustri alle Direzioni periferiche il quadro normativo e inviti a cessare definitivamente questo stillicidio di tempi e risorse a carico delle imprese e dell’Erario.