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Legge gioco Bolzano: CdS dà ragione alla Provincia, ribaltata sentenza Trga

08 gennaio 2024 - 11:53

Il Consiglio di Stato accoglie appello della Provincia di Bolzano contro sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del 2016: 'Scelta luoghi sensibili adeguatamente motivata'.

Scritto da Fm
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Il Collegio – contrariamente all’assunto del Giudice di prime cure – ritiene che le deliberazioni impugnate, nella scelta ed individuazione degli ulteriori siti sensibili, siano adeguatamente e logicamente motivate e proporzionate, rispettando i parametri delineati dalla legge, per cui non sono affette dai vizi del difetto istruttorio, dell’incongruità e della mancanza di proporzionalità alla luce dell’effetto espulsivo”.

 

Così il Consiglio di Stato motiva la decisione di accogliere l'appello proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel 2016 ha accolto il ricorso introduttivo presentato da una società titolare di una sala dedicata e annullato le deliberazioni della giunta provinciale del 12 marzo 2012 n° 341 e n° 1570 del 29 ottobre 2012 e il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite Vlt .

Secondo tale società le deliberazioni della Provincia autonoma di Bolzano “anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, individuando aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi, di fatto ed in realtà determinerebbero il divieto assoluto sull’intera area del comune di Bolzano e non su parti di essa (cosiddetto 'effetto espulsivo'). Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale non vi sarebbe alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito”, e a fondamento di tale affermazione la ricorrente ha depositato in giudizio una perizia.

 

Il Trga, dopo sostenuto la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della normativa provinciale sollevata dalla ricorrente però ne ha accolto il ricorso “ritenendo che nella fattispecie in esame contrariamente a quanto previsto a livello normativo è mancata ogni attività istruttoria che possa essere qualificata adeguata, approfondita e ragionevole” e che apparisse “irragionevole e non proporzionata” l’individuazione delle stazioni ferroviarie e di autobus, delle fermate ferroviarie e di autobus nonché dei luoghi di culto come luoghi sensibili e che l’individuazione degli altri luoghi non risultasse “fondata su un’istruttoria adeguata ed approfondita nel senso suesposto”.

 

Motivazioni non condivise dal Consiglio di Stato, che afferma: “La selezione dei centri storici e delle strade molto frequentate dai pedoni nelle città con popolazione superiore a 15.000 quali siti sensibili indipendentemente da un raggio di 300 metri costituisce un’individuazione puntuale che rientra nel solco della norma, laddove permette alla giunta provinciale di individuare, per ragioni di tutela della quiete e anche per limitare la ludopatia, altri luoghi sensibili in cui non può essere rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco.

Per poter effettuare una concreta limitazione al fenomeno della ludopatia, una delle finalità perseguite dall’art. 5bis della l.p. n. 13/1992, si ritiene che la Giunta abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità e che essa abbia agito nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 5bis, comma 2 nell’individuazione come luoghi sensibili del centro storico e delle strade molto frequentate dai pedoni nelle città con popolazione superiore a 15.000.

Tale scelta - anche alla luce delle considerazioni in diritto sull’insussistenza dell’effetto preclusivo di cui alla citata sentenza di questa Sezione n. 1618/2019 - non costituisce pertanto una preclusione per l’attività degli esercizi commerciali del settore.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663)”.

 

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