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Legge gioco Piemonte, Giacobbe: 'Bar inviino istanze reinstallazione'

29 novembre 2021 - 12:07

Le Faq della Regione Piemonte e i dubbi sulla possibilità di reinstallare gli apparecchi nei bar, il commento dell'avvocato Luca Giacobbe.

Scritto da Fm
Legge gioco Piemonte, Giacobbe: 'Bar inviino istanze reinstallazione'

Quali sono i soggetti che possono beneficiare della possibilità di reinstallare gli apparecchi da gioco introdotta dalla nuova legge sul gioco varata nel 2021? Fra loro ci sono anche i bar? L'iscrizione al Ries viene ritenuto un titolo abilitativo?

Sono le domande che rimbalzano fra gli esercenti dopo la pubblicazione da parte della Regione Piemonte delle Faq sull'interpretazione della normativa "Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", che, come noto, ha fissato un distanziometro per sale e apparecchi da gioco di 300 metri (per i Comuni con meno di 5mila abitanti) e di 400 metri (per i Comuni con oltre 5mila abitanti) e otto ore di blocco giornaliero per le sale slot, vlt e scommesse e 10 ore di interruzione, dalle 24 alle 8 e dalle 13 alle 15, per gli spazi riservati al gioco. 

Domande su cui prova a dare chiarimenti  l'avvocato Luca Giacobbe, in un'intervista a GiocoNews.it.

“In questo momento le risposte della Regione eludono ancora alcuni temi essenziali che gli esercenti devono avere chiari entro la fine di dicembre (termine ultimo entro il quale si può presentare domanda di reinstallazione degli apparecchi dismessi in forza della legge del 2016).
Da una delle Faq pubblicate sembrerebbe dedursi che per la Regione la mancata trasmissione dell'istanza entro il 31 dicembre potrebbe rappresentare una nuova installazione. Infatti, guardando alla risposta sull'articolo 16 della legge e se sia legittimo mantenere all'interno di sale bingo, sale da gioco o sale scommesse un apparecchio Atm (bancomat), che risultava già installato in virtù della l.r. 9/2016, abrogata dalla l.r. 19/2021, si legge: 'In mancanza di istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi, l'esercizio dell'attività sarà considerato "Nuova apertura di esercizio", ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/21, anche qualora dovesse qualificarsi la fattispecie come 'trasferimento dell'attività in altro locale', in quanto il comma 4 dell'articolo, la equipara a nuova apertura'. 
Per gli esercenti si tratta di una questione delicata, trattandosi di un termine perentorio: superato il 31 dicembre si perde il diritto a reinstallare”.
 
Secondo l'avvocato, “ancora una volta la Regione Piemonte elude alcuni questi: l'istanza va trasmessa e va attesa una nuova risposta? Noi riteniamo di sì, e sembrerebbe che l'istanza vada rivolta al Comune e alla Questura che dovrebbero aver rilasciato il titolo all'esercente.
Da qui anche la contraddizione: i bar sono inclusi o no? Se dici che le istanze si possono rivolgere anche ai Comuni a quel punto anche i bar e gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande possono fare istanza”.
 
Giacobbe quindi rimarca: “Il tema dell'articolo 26 è assai delicato, in quanto coinvolge gli operatori e tanti interessi contrapposti. Alcuni consiglieri regionali ritengono di aver delimitato il perimetro degli esercizi che possono fare domanda di reinstallazione solo alle tabaccherie, mentre per altri tale perimetro potrebbe estendersi anche a bar ed esercizi generalisti puri, se hanno dismesso gli apparecchi per effetto della legge regionale del 2016 e sono autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 2016”.
 
Per l'avvocato però “potrebbe esserci una seconda tranche di Faq” visto che la Regione dovrebbe essere al lavoro per intervenire ulteriormente “sulla normativa per modificare alcuni aspetti, come le tempistiche per l'adeguamento degli apparecchi Awp all'introduzione del lettore per la tessera sanitaria, e le relative difficoltà di attuazione anche per i produttori.
Manca solo un mese alla scadenza ultima ed è importante che le indicazioni per l'attuazione della legge siano chiare e pubblicate in un testo congruo, per consentire agli esercenti di fare le proprie scelte consapevolmente.
Se così non fosse, resta il principio che gli esercenti, nel dubbio, trasmettano comunque le istanze di reinstallazione. Poi, sulla base delle interpretazioni della normativa successivamente fornite dalla Regione, si valuteranno le iniziative da compiere”.
 

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