La legge n° 19 / 2021 del Piemonte approvata quest'estate, che ha eliminato la retroattività della vecchia normativa regionale sul gioco (la legge n° 9 /2016), continua a far discutere.
Dopo i rilievi di costituzionalità mossi dal ministero dell'Interno ad alcuni punti del testo per “invasioni della sfera di competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza” - poi rientrati grazie ai ritocchi alle norme inseriti nella legge di riordino dell’ordinamento regionale - c'è un'altra grana da pelare per gli amministratori sabaudi.
Quali sono gli operatori che, proprio in forza della legge n° 19 / 2021, possono chiedere di reinstallare gli apparecchi da gioco dismessi in virtù della precedente normativa?
L'oggetto del contendere è l'articolo 26 comma 2, che consente agli esercizi primari dotati di apparecchi prima del 2016 di fare richiesta per re-installarli entro il 31 dicembre di quest'anno.
A molte società del settore, però, non appare chiaro se a poterlo fare siano solo i totoricevitori delle tabaccherie o anche gli esercizi generalisti, come i bar.
Visto che il comma 2 dell'articolo 26 parla di “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Cosa si intende con questa espressione? Comprende quanti sono iscritti al Ries?
Altro punto da chiarire una volta per tutte è la modalità con cui presentare l'istanza di reinstallazione: trattandosi di un'istanza, e quindi, in soldoni, di una richiesta, poi deve esserci un'autorizzazione esplicita o vale il silenzio-assenso?
A tentare di indicare una via è il Comune di Torino, che ritiene legittime solo le istanze presentate dalle totoricevitorie/tabaccherie, ma manca ancora una risposta univoca, che dovrebbe arrivare a stretto giro dalla Regione Piemonte, attraverso le Faq pubblicate sul suo sito istituzionale.
Una risposta che sarà decisiva, perché potrebbe cambiare il mercato del gioco, quantomeno in Piemonte.
A commentare la questione a GiocoNews.it è l'avvocato Luca Giacobbe, che evidenzia le tante contraddizioni e i “nodi” della legge approvata solo pochi mesi fa.
“Il mio personale punto di vista è che l’articolo 26 comma 2 possa essere esteso anche agli esercizi generalisti, purché autorizzati ante maggio 2016 dall'Agenzia dogane e monopoli in quanto iscritti nel registro Ries, che costituisce un titolo abilitativo per installare e ospitare apparecchi in un punto vendita. Va detto che la norma primaria istitutiva dell’elenco Ries consente ai soli operatori iscritti di poter gestire apparecchi e che l’amministrazione ha obbligo di verificare in sede di iscrizione e rinnovo il possesso dei requisiti soggettivi oltre al pagamento del contributo annuale. D’altra parte se il legislatore regionale avesse voluto limitarsi alle sole ricevitorie avrebbe potuto farlo ma ha tradotto la previsione in una formulazione più generica".
Inoltre, prosegue l'avvocato, la legge n° 19 / 2021 “in alcune previsioni è inapplicabile, ad esempio laddove si introduce la 'possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria' nelle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico”.
Alcune norme poi, secondo l'avvocato, “sono di scarsa compatibilità con le disposizioni nazionali esistenti, come il contingentamento degli apparecchi a cui fa riferimento l'articolo 18 (un apparecchio fra i 25 e i 50 metri quadrati e due oltre i 50, Ndr): non ci può essere un contingentamento diverso”.