"I bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit. […]”.
Queste parole campeggiano nel parere reso dalla Regione Piemonte in merito all'interpretazione della legge regionale sul gioco n°19/2021, richiamato dal Tar Piemonte nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato dal titolare di una società contro il Comune di Ponderano (Bi), che ha rigettato l’istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco.
Nella sentenza si legge: "Ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per 'titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli', cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.
Ferme restando le suesposte argomentazioni, si deve altresì rilevare che nel caso di specie sussistono in ogni caso dubbi sulla persistenza dell’interesse al ricorso atteso che – a fronte delle difese del Comune resistente nelle quali è stato rappresentato e documentato nel presente giudizio il mancato rispetto da parte dell’esercizio commerciale in questione delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 l.r. n. 19/2021 – il ricorrente non ha contestato né tali circostanze di fatto né la necessità di rispettare le distanze minime in caso di reinstallazione degli apparecchi per il gioco ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021, con la conseguenza che, anche a seguito dell’eventuale riconoscimento in capo al medesimo della legittimazione alla presentazione dell’istanza, potrebbe comunque prospettarsi, sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel presente giudizio, il rigetto della stessa per mancanza dei presupposti. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto".
Infatti, "l’estensione indiscriminata della legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco a tutti i soggetti titolari di esercizi presso i quali erano installati tali apparecchi (e come tali obbligatoriamente iscritti nell’elenco c.d. 'Ries', cfr. in particolare l’art. 3, comma 1 e comma 4, lett. b), d.m. cit.) non risulta compatibile né con la delimitazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, individuati in modo specifico dall’art. 26 l.r. n. 19/2021 solamente nei titolari di sale da gioco e sale scommesse (comma 1) e nei titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2), né con la finalità della legge regionale n. 19/2021 (cfr. art. 1), recante come oggetto 'Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)', la quale, sotto tale profilo, si pone in linea di continuità rispetto alla previgente disciplina della l.r. n. 9/2016 (cfr. art. 1)".