Legge gioco Piemonte, Tar Piemonte: 'Sì a reinstallazione apparecchi se è subingresso'
Il Tar Piemonte accoglie l'istanza cautelare di un esercente che si era visto negare dal Comune di Torino il subingresso per gli apparecchi dopo l’acquisizione dell’esercizio dal titolare precedente.
Scritto da redazione
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Il Tar Piemonte torna ad occuparsi dell'applicazione della legge regionale sul gioco e in particolare della possibilità di reinstallare gli apparecchi dismessi per il mancato rispetto del distanziometro solo per i “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Lo fa dando ragione a un esercente, difeso dallo Studio legale Giacobbe e associati, che ha presentato ricorso contro il Comune di Torino per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dall’Ufficio Suap mediante il quale veniva rigettata la pratica di subingresso (nell’attività per installazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento) del ricorrente all’interno dell’esercizio commerciale precedentemente gestito da un altro imprenditore; b) della determinazione dirigenziale n. 8903 del 24.12.2024 del Comune diche individua – fra le cause di inammissibilità, in caso di subingresso – la fattispecie ‹”dante causa non autorizzato›”; c) del verbale di accertamento di illecito amministrativo emesso nel febbraio 2025 da parte dalla Polizia Municipale della città di Torino, con il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 8mila confronti del ricorrente per presunta violazione del distanziometro introdotto dalla legge regionale del 2021.
Il Collegio prende atto che “la presenza degli apparecchi in contestazione risulta comunque pacificamente in essere nell’ambito dei locali di impresa in contestazione quantomeno dal 2009, e che, quantomeno dal 2016, il dante causa del ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di reinstallazione senza che, ad oggi, l’amministrazione muovesse qualsivoglia contestazione”, rilevando che “la problematica relativa al numero di apparecchi evidenziata dalla difesa dell’amministrazione non risulta in alcun modo evincibile dall’atto” e ritenendo, “vista la complessità della vicenda, quantomeno opportuno che la situazione in fatto consolidatasi resti tale sino all’udienza di merito”.
Il Tar pertanto sospende “l’impugnato diniego di subingresso, ferme le evidenziate problematiche di giurisdizione, quanto all’irrogata sanzione amministrativa”, accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione; fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 marzo 2026.