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Legge gioco Valle d'Aosta legittima per il CdS: 'Tutela la salute'

17 aprile 2023 - 17:22

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità costituzionale della legge sul gioco della Valle d'Aosta. Nessun indennizzo per una sala vicina a 'luogo sensibile' a cui è stata revocata la licenza.

Scritto da Fm
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Respinto.

È la sorte di un ricorso presentato al Consiglio di Stato dal legale rappresentante di una società per la riforma della sentenza del Tar Valle d'Aosta che nel giugno 2022 ha confermato la revoca della licenza ex art. 88 Tulps per una sala giochi troppo vicina ai “luoghi sensibili” individuati dal Comune in attuazione della legge regionale per il contrasto al Gap.

Secondo quanto ricorda il Collegio, le censure di cui “gli appellanti lamentano la mancata positiva considerazione da parte del Tar, sono riconducibili a due 'filoni' concernenti, da un lato, l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato in ragione della sua ritenuta difformità e del suo ritenuto contrasto rispetto alle istruzioni impartite alla Questura secondo le indicazioni del ministero dell’Interno e, dall’altro, l’illegittimità del medesimo provvedimento per vizi derivanti dalla natura incostituzionale delle previsioni normative della legislazione regionale valdostana, che avrebbero sortito l’effetto di azzerare tutte le case da gioco tranne il casinò di cui la stessa Regione è azionista. In ogni caso il provvedimento interdittivo, anche ove riconosciuto legittimo, secondo l’appellante avrebbe quanto meno dovuto comportare un indennizzo, così come recentemente riconosciuto da una precedente decisione del medesimo Tar” confermata dal CdS.

 

I giudici però ricordano la “ sussistenza di una precisa ed oggettiva circostanza territoriale (distanza inferiore al minimo previsto rispetto ad un punto sensibile', del quale neppure l’appellante disconosce l’esistenza e la distanza dai propri locali) espressamente prevista come ostativa dall’Ente locale in conformità alle previsioni di un atto normativo regionale avente forza ed efficacia di legge ed in vigore ed all’epoca dei fatti.

Non sembra, poi, poter essere revocata in dubbio la competenza del Comune ad attuare le previsioni normative della propria Regione (né viene contestata la difformità di tale attuazione dalla previsione legislativa regionale). Neppure sembra poter essere altresì contestata la competenza (rectius, il potere-dovere) della Questura, ovvero dell’organo deputato dalla normativa statale di settore a rilasciare il necessario titolo autorizzativo, a procedere al ritiro del titolo in mancanza delle condizioni di legge necessarie al suo rilascio e al suo mantenimento, indipendentemente dalla circostanza che tali condizioni siano state previste, in conformità alle previsioni dell’ordinamento statale (così come accade in caso di competenza legislativa concorrente), da un Ente locale alla stregua di una norma di legge regionale”.

 

Quanto alla  illegittimità, anche costituzionale, della normativa regionale di riferimento, il Consiglio di Stato rimarca che “al contrario di quanto dedotto dall’appellante, non si rivela ostativa allo svolgimento delle attività di intrattenimento mediante giochi leciti sull’intero territorio regionale o su sue ampie porzioni in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’accesso degli utenti, in quanto non consentono di interdire l’intero territorio comunale o sue porzioni più o meno estese, ed invece consentono solo di individuare distanze minime da singoli punti motivatamente ritenuti particolarmente 'sensibili' in relazione al contrasto della ludopatia e all’ordinato assetto del territorio urbano sotto i profili, di competenza degli Enti rappresentativi delle Comunità territoriali secondo un principio di rappresentanza democratica, riferiti alla sicurezza urbana, alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica. Sarebbe quindi spettato all’appellante fornire un principio di prova circa la possibile illegittimità costituzionale (ma anche euro unitaria) della disciplina regionale per l’impossibilità di insediare nuove sale da gioco sull’intero territorio comunale o su sue ampie porzioni. risultandone l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di esercitare l’attività economica in esame”.

 

Viene poi rilevato che  la presenza del Casinò de la Vallée, “non assumendo alcun ruolo ai fini del contestato provvedimento interdittivo, risulta del tutto neutra ai fini della valutazione delle censure dell’appellante, che neppure dimostra una immotivata ed indebita disparità di trattamento giuridico fra le diverse strutture da gioco incompatibile con i principi costituzionali richiamati”.

 

Il Collegio quindi evidenzia che “l’amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati sulla base di norme che afferiscono alla diversa materia della tutela della salute ed al complesso normativo che ne è disceso, e non sulla base di una propria valutazione in merito ad un sopravvenuto interesse o mutamento di una situazione di fatto. In particolare, la nuova normativa regionale si è limitata a disciplinare l’apertura e il funzionamento di sale da gioco e di spazi per il gioco solo in particolari aree poste in prossimità di siti ritenuti 'sensibili' con riferimento a puntuali esigenze di tutela dell’interesse pubblico generale e dei diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione ai propri cittadini 'sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità', con esclusivo riferimento ai profili di competenza della Regione speciale in esame, tenuto conto dell'impatto delle stesse attività commerciali, come recita la legge, 'sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica'.

Alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto assetto normativo speciale della Regione Val d’Aosta, a giudizio del Collegio, non palesa i dedotti dubbi di incostituzionalità e si sottrae alle censure dedotte, né può essere ritenuto suscettibile di introdurre misure espropriative dell’esercizio del diritto d’iniziativa economica privata comportanti il diritto ad un indennizzo, in quanto i descritti nuovi limiti all’insediamento di sale da gioco e di spazi per il gioco si limitano ad aggiornare il quadro normativo di riferimento del titolo autorizzatorio facendo riferimento a puntuali e delimitate condizioni territoriali aventi natura oggettiva e prive di spazi di discrezionalità per l’amministrazione, suscettibili di conformare l’esercizio delle libertà economiche alle superiori esigenze ambientali e sociali secondo le previsioni dell’articolo 41 della Costituzione con riferimento alle competenze riconosciute alla Regione Val d’Aosta”.

 

 

 

 

 

 

 

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