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Legge gioco Veneto, distanziometro vale anche per le sale scommesse

05 settembre 2024 - 12:08

La Regione Veneto modifica la normativa sul gioco, d'ora in poi il distanziometro sarà valido anche per le sale scommesse.

Scritto da Fm
© Diana Polekhina / Unsplash

© Diana Polekhina / Unsplash

Cambia la legge del Veneto sul gioco.

Nell'ambito dell'approvazione delle “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali” infatti il consiglio regionale ha infatti ritoccato anche la legge regionale 10 settembre 2019, n° 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

 

La modifica in questione – pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto - riguarda l'articolo 7, che riportiamo integralmente nella sua versione originaria, e fa sì che il distanziometro di 400 metri d'ora in avanti venga applicato non solo alle sale gioco ma anche alle sale scommesse.

 

COSA PREVEDEVA L'ARTICOLO 7 – COLLOCAZIONE DEI PUNTI GIOCO - “1.  L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2.    Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

a)    servizi per la prima infanzia;
b)    istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c)    centri di formazione per giovani e adulti;
d)    luoghi di culto;
e)    impianti sportivi;
f)    ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g)    residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h)    istituti di credito e sportelli bancomat;
i)    esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l)    stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3.    Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

4.    I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

5.    Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:

a)    nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (Pat), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
b)    nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (Pat), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.

6.    Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

LA MODIFICA – Il ritocco apportato all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n° 38 è il seguente.

“1.    Al comma l dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: 'sale da gioco' sono inserite le seguenti: ', delle sale scommesse'.

2.    Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: 'è vietata” sono inserite le seguenti: 'l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e'”.

 

UN PUNTO CONTROVERSO – L'applicazione del distanziometro anche alle sale scommesse in questi anni è finita al centro di alcuni contenziosi amministrativi, anche di recente, e con esiti contrapposti. Proprio quest'estate infatti il Tar Veneto ha evidenziato che la legge regionale sul gioco del 2019 vieta esclusivamente la collocazione di apparecchi in locali distanti meno di 400 metri dai 'luoghi sensibili' ma non può essere applicata alle sale per la raccolta di scommesse.

D'ora in poi non dovrebbero esserci più dubbi.

 

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