skin

Legge riordino Piemonte, Sts: 'Apparecchi gioco, tutelare le tabaccherie'

31 gennaio 2023 - 15:28

Il Sindacato totoricevitori sportivi presenta osservazioni sulla Legge di riordino dell’ordinamento regionale 2022 e chiede di reinstallare lo stesso numero di apparecchi da gioco detenuti al 19 maggio 2016.

Scritto da Redazione
pennascrivere680.jpg

“Approvare un emendamento all’art. 26, comma 2, della L.R. n. 19/2021 finalizzato a consentire alle rivendite di generi di monopolio di reinstallare un numero di apparecchi uguale a quello detenuto in precedenza nel rispetto dei principi dell’irretroattività della legge e della parità di trattamento”.

Lo chiede il Sindacato totoricevitori sportivi aderente alla Federazione italiana tabaccai nelle osservazioni presentate alla “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”, che ha cominciato il suo iter al Consiglio del Piemonte ai primi di gennaio e potrebbe andare al voto dell'Aula intorno alla metà di febbraio.

Il testo, come noto, parla anche di gioco e di modifica della legge regionale 19/2021; in particolare l'articolo 21 introduce modifiche sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che semplificano la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. d) "facendo chiarezza rispetto ad aspetti ritenuti critici dalle associazioni di categoria (ad es. Confcommercio)" mentre l'articolo successivo "stabilisce definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di 'Istruzione e formazione professionale' (IeFp) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione". Gli articoli 23 e 24 contengono una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie mentre con il 25 si provvede, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a "colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla legge regionale 19/2021.

Tornando alla memoria depositata da Sts si legge: “In particolare, le osservazioni all’articolo 26 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della L.R. n. 19/2021) e proposta emendativa: I commi 1 e 2 dell’art. 26 della L.R. n. 19/2021 consentono ad alcune tipologie di esercizi, tra cui le rivendite di generi di monopolio, di reinstallare gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 Tulps che erano stati rimossi nel maggio del 2016 in attuazione delle disposizioni dell’allora vigente L.R. n. 9/2016. La reinstallazione è avvenuta previa apposita istanza presentata dagli interessati all’ufficio competente del Comune di ubicazione dell’esercizio. Nello specifico, il comma 2 stabilisce le condizioni per la reinstallazione degli apparecchi da parte dei 'titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli', vale a dire le rivendite di generi di monopolio presso le quali alla data del 19 maggio 2016 erano collocati gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) Tulps rimossi per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2016. Nell’ottemperare all’istanza di reinstallazione, le tabaccherie hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi contingentato dall’art. 18 della L.R. n. 19/2021. L’ultimo capoverso dell’art. 26, comma 2, infatti prevede il rispetto dei limiti numerico-quantitativi di cui al precedente articolo 18 recante 'Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio'. L’applicazione del contingentamento regionale ha determinato il fatto che le tabaccherie ammesse alla misura hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi inferiore rispetto a quelli regolarmente detenuti alla data del 19 maggio 2016. Il contingentamento previsto dall’art. 18 della legge regionale, infatti, è restrittivo rispetto al contingentamento nazionale individuato dal decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 recante 'Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 agosto 2011, n.187. In base al suddetto provvedimento, il numero di apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) (cosiddette newslot o Awp) installabili presso le rivendite di generi di monopolio è il seguente: 'fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto 1 / 2 previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con Aams per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi'. In base alla suddetta norma, le tabaccherie possono installare un numero di apparecchi parametrato alla superficie dell’area di vendita superiore rispetto ad altri tipi di esercizi pubblici quali bar e assimilati. La ragione di questo diverso trattamento risiede nel riconoscimento ai tabaccai dello status di operatori professionali del gioco, giuridicamente sancito dal suddetto decreto anche in ragione del loro essere concessionari dello Stato. L’intervento della legge regionale 19/2021, assoggettando i tabaccai legittimati a reinstallare le newslot al contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio, ha di fatto deprivato la rete delle tabaccherie delle condizioni di installabilità loro riconosciute da una legge nazionale preesistente. Risulta pertanto necessario rimuovere tale difetto riconoscendo alle tabaccherie la facoltà di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016 attraverso l’approvazione del seguente emendamento all’art. 26, comma 2, L.R. 19/2021: Dopo le parole 'e reinstallarli' aggiungere le parole 'purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016'; le parole ì'fermo restando i limiti di cui all’art. 18' sono eliminate. In tal modo, si ristabilisce lo status quo esistente al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016 nel rispetto del principio secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire. Si elimina inoltre la disparità di trattamento delle tabaccherie rispetto agli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), vale a dire le sale da gioco ove il gioco tramite apparecchi di intrattenimento si svolge in via esclusiva o prevalente e le sale scommesse autorizzate ai sensi dell’art. 88 Tulps. Tali tipologie di esercizi sono esentate dal rispetto del contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio dall’art. 26, comma 1, che consente loro di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016.”.

 

Nelle sue osservazioni il Sindacato fotografa anche la diffusione delle rivendite di generi di monopolio con annessa ricevitoria di giochi sul territorio regionale: “In Piemonte sono presenti poco meno di 3.000 rivendite, 2.827 delle quali associate a Fit-Sts, tutte organizzate come ditte individuali e piccole imprese a conduzione familiare presso le quali, considerato il titolare e mediamente due collaboratori, operano circa 9.000 persone”.

Altri articoli su

Articoli correlati