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Limiti orari gioco, CdS boccia Cairo Montenotte: 'Tabaccherie penalizzate'

04 marzo 2024 - 17:07

Il Consiglio di Stato annulla l'ordinanza sindacale di Cairo Montenotte (Sv) che nel 2019 ha vietato il gioco con apparecchi dalle 7 alle 19 dando ragione alla Federazione italiana tabaccai.

Scritto da Fm
© Unsplash

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“La censura di difetto di istruttoria e di motivazione coglie nel segno, laddove riferita alle ore della giornata in cui si è inteso concentrare l’esercizio del gioco lecito a mezzo delle suddette apparecchiature, in tal senso estromettendo di fatto i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, come la ricorrente, né certamente titolari di sale gioco, di svolgere l’attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, adottando pertanto una misura non proporzionata, rispetto all’obiettivo preso di mira. A tale difetto di istruttoria ha probabilmente contribuito la mancata audizione dalla Fit, associazione nazionale maggiormente rappresentativa della categoria dei rivenditori di generi di monopolio - concessionari dello Stato, che pertanto ha inteso tutelare gli interessi della categoria di cui è rappresentativa anche nella presente sede giurisdizionale”.

Così il Consiglio di Stato nella sentenza con cui accoglie l’appello proposto dalla titolare di una tabaccheria e dalla Federazione italiana tabaccai per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che nel 2019 aveva confermato la legittimità dell'ordinanza del sindaco di Cairo Montenotte (Sv) che aveva tra l’altro vietato, dalle ore 7 alle ore 19, l’utilizzo degli apparecchi da gioco installati presso pubblici esercizi, con ciò di fatto limitando la loro operatività a sole due ore serali, determinando evidenti ripercussioni sugli incassi derivanti.

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato annulla l'ordinanza del sindaco di Cairo Montenotte.

Tale ordinanza, viene evidenziato dai giudici di Palazzo Spada, incide, “per l’orario serale/notturno prescelto per l’esercizio del gioco lecito a mezzo delle indicate apparecchiature, in particolare sui tabaccai, aperti di necessità in orario diurno, ne rendeva opportuna l’audizione, considerando che nella stessa ordinanza oggetto di gravame si precisa che erano state sentite le (altre) associazioni di categoria più rappresentative”.

 

Nell’ipotesi di specie, recita ancora la sentenza, “il principio di proporzionalità appare violato, posto che non si palesa, avuto riguardo tra l’altro all’istruttoria espletata e alla motivazione dell’ordinanza gravata in prime cure, l’idoneità del mezzo prescelto, ovvero la concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte, rispetto all’obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia.

Ed invero sebbene nell’ordinanza si dia atto della circostanza che il comune sia frequentato anche da giovanissimi provenienti dai comuni viciniori che ivi si recano a scuola, la scelta non appare suffragata da istruttoria circa fenomeni di dispersione scolastica causati dalla dipendenza dal gioco, per cui sarebbe stata idonea allo scopo perseguito anche la scelta di una parte dell’orario per l’esercizio del gioco nella mattinata, in coincidenza con l’orario delle lezioni scolastiche.

Come evidenziato dagli appellanti, l’orario stabilito con l’ordinanza impugnata (divieto di gioco dalle 7 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi) finisce con incidere sfavorevolmente ed in maniera non adeguata sui soli titolari delle tabaccherie di Cairo Montenotte, comportando una drastica limitazione dell’orario di funzionamento dei giochi relegato alle sole ore notturne e della tarda serata, passando da una fascia oraria media di circa otto ore ad una fascia oraria di una o, al massimo, due ore soltanto, considerati gli orari di esercizio stabiliti per le rivendite di generi di monopolio.

Peraltro la scelta del Comune di Cairo Montenotte, oltre ad estromettere di fatto i tabaccai dallo svolgere l’attività per i quali sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 Tulps., appare singolare avuto riguardo all’obiettivo preso di mira, posto che la scelta dell’orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità come palesato dalla circostanza che per contro nella maggioranza dei comuni, secondo l’id quoad plerunque accidit, si sceglie l’orario diurno per concentrare le giocate”.

 

 

 

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