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New slot e limitazioni dei Comuni: dal Tar Lombardia principi importanti per la giurisprudenza

15 marzo 2013 - 10:35

E’ di ieri il provvedimento del Tar Lombardia che, confermando il contenuto del decreto inaudita altera parte emesso nei giorni scorsi, finisce per sospendere gli effetti dell’ordinanza con la quale il Comune di Milano aveva ritenuto di porre ulteriori e più stringenti limiti, in questo caso di orari, al già più che regolamentato comparto legale dei giochi. Interessanti i contenuti delle motivazioni. Fontana (Anci Lombardia): “Sulle ludopatie contiamo su una legge quadro di riferimento” Fipe, no al 'piano regolatore' per slot e Vlt di Sistema Gioco Italia Marini (Gmatica): “Margini per riorganizzazione dell’offerta ma non solo delle Awp” I dipendenti B Plus incontrano Aams: “Moderato ottimismo”

Scritto da Avv. Geronimo Cardia

Il Tribunale ha ritenuto di far leva sul fatto che il provvedimento del Comune sia carente sotto il profilo della motivazione ritenendo che “la motivazione posta dall’Amministrazione comunale a fondamento dell’impugnata ordinanza (“adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali”) non appare né sufficiente né congrua a giustificare il divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno”. In questo caso i Giudici mettono in luce il fatto che nella misura in cui un’amministrazione locale operi una limitazione occorre che questa abbia un fondamento e che tale fondamento debba trovare origine nel fatto che la limitazione sia idonea a perseguire lo scopo che l’amministrazione locale si prefigge. In altre e più semplici parole i Giudici non hanno trovato il necessario nesso tra l’esigenza rappresentata di “adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali”, da un lato, e lo strumento individuato del “divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno”, dall’altro.

Nell’ordinanza del Tar Lombardia si legge, poi, un passaggio interessante in ordine alla valutazione di quanto sia consentito ai Comuni di utilizzare i poteri di cui all’ormai noto articolo 50 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali per porre limitazioni al comparto legale dei giochi. Ed in particolare il Tar senza fare sconti precisa che “pare dubbio che l’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, preordinato ad armonizzare “l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”, possa costituire una sicura base normativa per il perseguimento della finalità indicata dalla difesa dell’Amministrazione (vivibilità dei quartieri cittadini, cfr. pag. 13 della memoria dell’8.3.2013)”.

Infine, ed ciò che veramente colpisce favorevolmente senza nulla togliere ai due punti sopra evidenziati sia chiaro, è che il Tar Lombardia “ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile integrato dal possibile licenziamento dei dipendenti appositamente assunti per garantire lo svolgimento del servizio durante il programmato orario di apertura”. Questa sensibilità dimostrata dai Giudici di Milano, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è importante ed è bene sia tenuta in considerazione anche in altri giudizi, in cui si è dovuto purtroppo riscontrare una certa resistenza ad immedesimarsi nei problemi veramente importanti che i lavoratori e le aziende del comparto legale del gioco sono costretti a fronteggiare per i numerosi e disomogenei provvedimenti limitativi lasciati alle iniziative degli enti locali e territoriali.

Il merito di questo contenzioso è fissato al 23.10.2013 ma nel frattempo altri potrebbero essere i contributi della giurisprudenza che andranno monitorati attentamente.

*(Un'analisi completa della situazione è pubblicata nel prossimo numero della Rivista Gioco News di aprile)

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