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Non funziona antitamper della Vlt, Tar Lazio: 'Condotta meno grave, sanzione più mite'

08 febbraio 2024 - 10:55

Il Tar Lazio accoglie ricorso di una sala gioco e annulla chiusura per 30 giorni disposta da Adm per la presenza di una Vlt con il dispositivo antieffrazione non funzionante. Va disposta solo una sanzione pecuniaria, poiché si trattava di un apparecchio lecito.

Scritto da Fm
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È “più rispettoso dei principi di tassatività e determinatezza della sanzione amministrativa punitiva ritenere che, a fronte della messa a disposizione di un apparecchio lecito, ma non rispondente in toto alle regole tecniche fissate dai decreti direttoriali adottati dall’Agenzia, si applichi la (sola) più favorevole sanzione pecuniaria, stante, in definitiva, la minore gravità della condotta”.

 

Lo rileva il Tar Lazio accogliendo il ricorso presentato da una società per l'annullamento del provvedimento di chiusura dell’esercizio emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli- Veneto- Friuli Venezia Giulia, DT III per 30 giorni (applicando la sanzione prevista dall’art.110, co.9, lett. f-quater Tulps, parallelamente alla sanzione pecuniaria (gravata dalla ricorrente presso l’Autorità giudiziaria ordinaria), dopo aver riscontrato il mancato funzionamento del dispositivo antieffrazione (cd. Antitamper) di uno degli otto apparecchi presenti nella sala da gioco che ha in gestione, reso obbligatorio dai decreti direttoriali adottati da Adm.

 

Per i giudici amministrativi in particolare appare  fondato (e assorbente) il secondo motivo di ricorso.

Nella fattispecie “l’Agenzia resistente ha dapprima verificato che, per uno degli apparecchi installati nella sala gioco, 'al momento dell’apertura della porta relativa al vano che conteneva la scheda di gioco non scattavano i dispositivi antieffrazione cosiddetti antitamper'”, fatto che secondo l’art.110, co.9, lett. f) quater Tulps fa scattare “ la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.

Nondimeno, ricorda il Collegio, “nell’ordinamento di settore è rimasta in vigore la diversa previsione sanzionatoria recata dalla lett. c) del prefato co.9 dell’art.110 Tulps, secondo cui per questo tipo di violazioni è prevista “la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio”.

Due norme che, ad avviso del Tar Lazio, hanno una parziale sovrapposizione. Ma, in questo caso, è stata “riscontrata una violazione delle prescrizioni tecniche contenute nella normativa secondaria adottata dall’Agenzia (decreti direttoriali), senza che, tuttavia, venga ad emersione la messa a disposizione di apparecchi da gioco illeciti, giacchè non consentiti dall’art.110, co.6-7 del Tulps”.

Fatto che quindi va scattare una sanzione meno grave.

In allegato il testo integrale della sentenza del Tar Lazio.

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