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Questione territoriale gioco, CdS: 'Tutelare continuità sala Vlt'

05 giugno 2023 - 12:09

Il Consiglio di Stato riforma ordinanza del Tar Emilia Romagna e blocca la chiusura di una sala Vlt chiusa per la sua vicinanza a 'luoghi sensibili' ai sensi della legge regionale per il contrasto al Gap.

Scritto da Fm

Giusto perseguire la tutela della salute, ma non bisogna dimenticare anche quella delle attività economiche.

Lo rileva il Consiglio di Stato nell'ordinanza in cui in sostanza dà ragione a un operatore di gioco che ha chiesto la riforma dell'ordinanza collegiale del Tar Emilia Romagna con cui lo scorso marzo è stata confermata la validità di un'ordinanza emessa dal Comune di Forlì volta alla chiusura di una sala Vlt troppo vicina a luoghi sensibili ai sensi della legge regionale n° 5/2013 per il contrasto al Gap.

Per il Tar non poteva essere “più essere posta in discussione la sussistenza dei presupposti giuridici che hanno portato alla chiusura della sala giochi” ed era da ritenersi infondata la “pretesa azionata anche per la parte in cui la ricorrente invoca la 'conversione' della sala giochi Vlt in somministrazione con apparecchi Awp”, invece per il Consiglio di Stato “prevale, sotto il profilo del periculum, l’esigenza di continuità dell’attività di impresa, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni rispetto a quella della definizione della questione”.

Nell'ordinanza del Consiglio di Stato quindi si legge: “Impregiudicata ogni valutazione nel merito, non rileva in questa fase, attesa la natura cautelare del presente giudizio, l’estinzione dei giudizi per sopravvenuta rinuncia (di cui alle sentenze nn. 772 e 773 del 12.10.2022 del Tar Emilia Romagna) ad altro giudizio avverso i provvedimenti comunali e regionali di attuazione dell’art. 6, comma 2 bis, l.r. 5/2013 in tema di chiusura delle sale giochi poste entro il limite dei 500 metri dai luoghi c.d. sensibili; sul tema vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall’altro, all’esercizio delle attività economiche il cui pregiudizio può intervenire a seguito di una piena cognizione del merito, stante peraltro che il procedimento ora concluso dal Comune appellato ha avuto inizio nel 2017”.

 

 

  

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