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Ravenna, Tar: 'Nessun effetto espulsivo per le attività di gioco'

29 dicembre 2022 - 10:05

Per il Tar Emilia Romagna nel territorio di Ravenna non è 'esclusa l'esistenza di aree potenzialmente idonee' per l'insediamento di sale gioco, ma 'il distanziometro non è retroattivo'.

Scritto da Fm
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“Il consiglio regionale ha dettato, quanto ai limiti di distanza, disposizioni di legge incisive e cogenti suscettibili di essere derogate soltanto 'in peius' in sede locale, lasciando alla Giunta il compito di attuazione che istituzionalmente le appartiene (sentenza Sezione 21/11/2022 n. 927). In secondo luogo, il sistema non si rivela dotato di efficacia retroattiva (come argomentato ai par. 2.4 e ss), né è concretamente confermato l’effetto espulsivo, con conseguente manifesta infondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate”.

Lo sottolinea il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso del titolare di una sala gioco contro la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia Romagna del 2017, adottata in attuazione all’art. 6 comma 2-bis della L.r. 5/2013, che ha vietato sia le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito sia la conduzione di sale dedicate già funzionanti alla data della sua entrata in vigore, distanti a meno di 500 metri dai cd. “luoghi sensibili”, e pure la deliberazione consiliare con la quale il Comune di Ravenna ha approvato, in esecuzione di tale deliberazione regionale la mappatura dei luoghi sensibili e l’elenco di questi ultimi anche con riguardo al Comune di Forlì, Unione della Bassa Romagna, Comune di Bagnacavallo.

Ma nella sentenza, seppur avversa al ricorrente, ci sono altri spunti interessanti.

Il Collegio infatti ricorda, a scanso di equivoci, che “La L.r. 18/2016, che ha introdotto i commi 2 e 2-bis all'art. 6 della L.r. 5/2013, ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse (compresi i c.d. corner) dai c.d. luoghi sensibili” ma tale “sistema non può dirsi dotato di efficacia retroattiva, prevedendosi misure atte a valere soltanto per il futuro, al fine di evitare il mantenimento di sale da gioco e scommesse ubicate entro i 500 metri dai punti sensibili”.

Nella decisione i giudici quindi rimarcano: “Sembra evidente che, se per l'esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere, la norma sulle distanze minime non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore) non per questo l'esistenza di un'autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, con sottrazione dell'operatore dall'applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute (quali che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale). Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela si determinerebbe nel settore – attraverso una sorta di contingentamento o comunque la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti – una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime”.

 

Il tribunale amministrativo emiliano quindi richiama la sentenza della Corte costituzionale ( la n° 108 dell'11 maggio 2017, par. 3.1) che “ha ricondotto la disciplina in tema di distanze delle sale gioco dai luoghi sensibili alla materia della tutela della salute e non a quella del governo del territorio. Il divieto è immediatamente efficace e non necessita di alcun recepimento di natura urbanistica ma solo della mappatura circa l’ascrivibilità o meno di un determinato sito a luogo sensibile e del calcolo della distanza dalle sale gioco/scommessa secondo il criterio del 'percorso pedonale più breve' previsto dalla presupposta Dgr 831/2017, alla stregua di accertamento di tipo tecnico del tutto vincolato (Tar Emilia - Romagna Bologna, sez. I – sentenza 704/2020). In buona sostanza, la deliberazione impugnata non contiene disposizioni di pianificazione territoriale ma norme puntuali sulle distanze che gli esercizi di gioco devono rispettare da determinati luoghi definiti come 'sensibili' quanto al rischio della diffusione di ludopatie”.

Quanto alla possibilità per le attività di gioco di richiedere e attuare la delocalizzazione nella sentenza si legge: “Con la sentenza n. 703/2020 (e con la richiamata pronuncia n. 856/2020) si è tra l'altro affermata – in chiave di garanzia per il diritto di libera iniziativa economica – la necessità, al fine di stabilire la concreta possibilità di delocalizzazione, di prendere a riferimento il solo ambito territoriale infra comunale, dovendo esso contemplare l'esistenza di aree idonee 'commercialmente fattibili' e dovendosi escludere quelle 'in zone rurali o scarsamente abitate e penalizzate dal punto di vista dell'attività commerciale o comunque incompatibili con l'esercizio delle attività di che trattasi (per l'assenza di parcheggi, ragioni di viabilità ecc.)'. In carenza di tali aree, la delocalizzazione sarebbe del tutto inattuabile e denoterebbe la reale finalità espulsiva di un'attività economica del tutto lecita in quanto regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 88 Tulps, con prescrizioni (modificabili solo 'in peius') sproporzionate ed irragionevoli anche rispetto alle necessità di tutelare la salute della popolazione, pur costituendo indubbiamente in astratto un 'motivo imperativo di interesse generale' ai sensi del Tfue (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione, sez. unite civili – 29/5/2019 n. 14697) in grado di consentire limitazioni al diritto fondamentale di libera iniziativa economica (così sentenza sez. I – 2/11/2020 n. 703). Si darebbe cioè vita, in ipotesi, ad una misura sostanzialmente ablatoria senza previsione di alcun indennizzo, in violazione dell'art. 42 Cost. oltre che dello stesso art. 1 Primo protocollo convenzione Edu come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza sez. I – 23/12/2020 n. 856). Tanto premesso, è dunque dirimente accertare in punto di fatto la concreta disponibilità unicamente nel territorio comunale di Ravenna di aree 'commercialmente fattibili' in cui l'insediamento delle attività di raccolta di scommesse lecite è consentita dalla pianificazione urbanistica”.

 

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