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Regolamento gioco Imola, Tar: 'Verificare eventuale effetto espulsivo'

21 aprile 2023 - 12:03

Il Tar Emilia Romagna dispone una verificazione per accertare se il regolamento di Imola per la prevenzione della ludopatia abbia un effetto espulsivo del gioco legale. Merito il 14 dicembre.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Il verificatore dovrà accertare se esistono o no e, in caso positivo, che dimensioni hanno rispetto all’intero territorio comunale e dove sono effettivamente ubicate, le aree del comune di Imola nelle quali la società avrebbe potuto trasferire/delocalizzare la propria attività di sala giochi/Vlt operando nel pieno rispetto sia della riportata normativa regionale e comunale in materia di contrasto al fenomeno della c.d. 'ludopatia' (con specifico riferimento alla 'mappatura dei luoghi sensibili' all’interno del territorio comunale di Riccione e ai relativi imposti limiti distanziometrici), sia della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale riguardante le sale giochi/scommesse come riportata nel vigente Rue – Regolamento urbanistico edilizio comunale”.

Lo dispone il Tar Emilia Romagna, a proposito del ricorso presentato da una società che ha postulato l'effetto espulsivo del regolamento comunale ai fini della “Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” del Comune di Imola.

In virtù di tale regolamento la società ha dovuto cessare l'attività di due sale, in quanto entrambe ubicate a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati  in base alla mappatura stilata dall'amministrazione comunale in attuazione della legge regionale in materia.

Il Tar Emilia Romagna chiede appunto al verificatore – appartenente all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna - di “definire su quali aree del territorio comunale di Imola sarebbe consentito alla società ricorrente nel ricorso in oggetto la delocalizzazione della propria attività di sala giochi”, anche considerando che nella definizione della “mappatura” “non sarebbe chiaro se sia stato utilizzato il criterio del raggio, consistente in una semplice e rigida misurazione cartografica in linea retta, ovvero quello del percorso pedonale più breve secondo il disposto dell’art. 190 del Codice della strada, al quale si riferiscono espressamente sia la L.R. n. 5/2013 che la delibera di G.R. n. 831/2017”.

La verificazione dovrà essere conclusa entro il termine del 30 settembre, la relazione conclusiva sarà depositata dal verificatore entro il termine del 31 ottobre e l'udienza di discussione del merito si terrà 14 dicembre 2023.

 

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