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Ridotto il numero di Awp a un gestore: il Tar del Lazio rinvia al giudice ordinario

30 marzo 2023 - 12:16

Il Tar del Lazio rinvia al giudice ordinario il ricorso di un operatore di gioco contro Mef, Adm e al concessionario. Erano stati disattivati 22 apparecchi per superamento del numero dei nulla osta disponibili.

Scritto da Cc

“Nel caso in esame, né il ministero dell’Economia e delle Finanze né l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno esercitato, nei confronti dell’operatore economico, il potere di riduzione officiosa dei nulla osta eccedenti, per l’ipotesi di inerzia del concessionario, in attuazione della previsione recata dall’art.6 bis, co.3 d.l. 50/2017, convertito dalla L.n.96/2017.” 

In questo modo, con una sentenza del 29 marzo 2023, il Tar del Lazio dichiara inammissibile il ricorso di un operatore di gioco contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Economia e delle Finanze e contro il concessionario.

“Come risulta evidente – si legge nella sentenza - la lesione paventata dalla ricorrente non consegue all’attività regolamentare o provvedimentale del ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, bensì a quell’attività del concessionario espressione tuttavia di iniziativa economica privata”.

Gli avvocati del ricorrente in opposizione alla sentenza dell’Adm illustravano che: “l’Agenzia delle dogane ha proceduto” ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 21 giugno 2017 “in via autoritativa e provvedimentale all'individuazione dei N.o.e (nulla osta operativi) da ridurre (tra cui quelli in gestione alla ditta ricorrente) ed in ipotesi, anche al loro successivo annullamento/disattivazione;”

Secondo quanto si legge nell’articolo 6-bis, comma 1, del decreto di legge del 24 aprile 2017 il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi non può essere superiore a 345.000 unità alla data del 31 dicembre 2017 e a 265.000 unità, alla data del 30 aprile 2018. Nella nota del concessionario, invece, datata 31/05/2018, veniva comunicato “alla ditta ricorrente la lista di codici N.o.e da dismettere” per un totale di 22 apparecchi.

Pertanto in base a quanto disposto dalla legge è stato adottato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 25 luglio 2017 “che ha ribadito l’esistenza in capo ai concessionari di un obbligo di riduzione dei n.o.e. in una misura minima”. Tale riduzione commisurata sul numero di nulla osta di cui gli stessi erano intestatari alla data del 31 dicembre 2016 pari è pari: “entro il 31 dicembre 2017 al 15% ed entro il 30 aprile 2018 al 34,9%, da intendersi quale riduzione complessiva, ovvero comprendente quella da effettuarsi alla data del 31 dicembre 2017.”

In sintesi per queste ragioni “il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.”

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