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Sala gioco frequentata da pregiudicati, Tar: 'Ok a chiusura per 10 giorni'

23 gennaio 2023 - 17:56

Il Tar Emilia Romagna conferma la sospensione della licenza per 10 giorni decisa dalla Questura di Modena nei riguardi di una sala gioco frequentata da pregiudicati e aperta oltre gli orari consentiti.

Scritto da Fm

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

La durata della sospensione – di dieci giorni – risulta pienamente giustificata dalla gravità e dalla reiterazione degli episodi di pericolo per la sicurezza pubblica richiamati, tenuto altresì conto dell’ampia discrezionalità del questore nella materia, che nella specie non risulta essere stata applicata in maniera contraria ai canoni di logicità, ragionevolezza e coerenza”.

È una delle motivazioni con cui il Tar Emilia Romagna boccia il ricorso di una sala gioco di Modena contro la sospensione della licenza per 10 giorni decisa dalla Questura “in ragione di concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici”.

La parte ricorrente si legge nella sentenza del Tar, “ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 100 del Tulps e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 41 della Cdfue e degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria”.

I giudici però ricordano come sussistano una serie di fatti  indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e “prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata”.

Andando a guardare le premesse del provvedimento impugnato, “non contestate nella loro effettiva sussistenza e non smentite nel ricorso nemmeno in via indiziaria, emerge che, all’esito di una pluralità di controlli effettuati dalla Polizia nel locale gestito dalla società ricorrente in un rilevante arco temporale, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali o di polizia, unitamente alla circostanza che il locale è già stato destinatario di un ordine di sospensione per quindici giorni in data 12 dicembre 2017. In particolare è stato evidenziato che nei giorni 7, 14 e 27 marzo, 8 maggio, 1° agosto, 3 ottobre, 5 e 29 novembre e 3 dicembre 2019 le forze di Polizia, quasi sempre in orario notturno, hanno identificato diversi avventori del locale con precedenti penali e di polizia; ciò dimostra altresì che l’attività della sala giochi, in violazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Modena, molto spesso si è protratta oltre le ore 22, individuato quale orario di chiusura imposto a siffatta tipologia di esercizi. A tal proposito nel provvedimento questorile impugnato si è pure segnalato come la ricorrente sia stata sanzionata per ben quattro volte nel corso dell’anno 2019 per la violazione del predetto limite orario”.

La contestata misura cautelare, “espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (cfr. Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; III, 20 dicembre 2016, n. 2644). Peraltro, contrariamente alla tesi esposta nel ricorso, la violazione del limite orario nella raccolta delle scommesse e del gioco lecito favorisce l’aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico presso l’esercizio gestito dalla società ricorrente e quindi ben ha fatto la Questura a stigmatizzare tale violazione e a sottolinearne la rilevanza ai fini dell’adozione della misura di sospensione dell’attività”.

Inoltre, secondo il Collegio non è nemmeno “necessario che venga dimostrato un rapporto di colleganza tra il gestore del locale e gli avventori, atteso che la 'finalità che persegue la disposizione di cui all’art. 100 Tulps non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità dell’esercente' (Tar Toscana, Firenze, II, 6 luglio 2011, n. 1147; anche Consiglio di Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880; Tar Toscana, II, 4 maggio 2021, n. 631)”.

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