Sala slot chiusa in pandemia, Tar: ‘No al risarcimento danni’

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di una società per la richiesta dei danni patiti per la chiusura di una sala slot in pandemia.
Scritto da Fm

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Niente da fare per una società che ha chiesto la condanna del Comune di Carpi (Mo) al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’ordinanza 2020 atta a disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del Tulps, successivamente annullata dal Tar Emilia Romagna con una sentenza del 2021.

La società ai fini della quantificazione del danno ha considerato il periodo compreso fra il 14 settembre 2020 (data di entrata in vigore dell’ordinanza in questione) al 13 ottobre 2020 (data di chiusura della sala per “lockdown”) e dal 14 giugno 2021 (data di riapertura della sala post “lockdown”) al 20 dicembre 2021 (data di pubblicazione della sentenza del Tar Emilia Romagna). Il “danno da lucro cessante” ammonterebbe a quasi 52mila euro “risultante dalla comparazione dei “margini” o degli aggi incassati nel suddetto arco temporale con quelli del corrispondente periodo dell’anno 2019 (come da relazione tecnica prodotta in giudizio); il danno da sviamento di clientela e da perdita di chance sarebbe liquidabile in circa 50mila euro”.

Secondo i giudici, però, il ricorso va respinto, in quanto “parte ricorrente, proprio in considerazione dell’esaurirsi dell’emergenza pandemica con conseguente ripresa dell’attività di raccolta del gioco, avrebbe dovuto tempestivamente formulare idonea istanza di sospensione cautelare (anche ai sensi dell’art. 61 Cpa) del provvedimento gravato, evidenziando l’asserito grave danno conseguente alla esecuzione del medesimo, in modo tale da ridurre o escludere del tutto le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento ritenuto illegittimo e poi effettivamente annullato.

La mancata attivazione del suddetto strumento di tutela offerto dall’Ordinamento giuridico, che avrebbe potuto evitare l’insorgere del danno, determina, in via autonoma, l’esclusione del chiesto risarcimento del danno, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del Cpa.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria non può essere accolta per mancanza degli elementi costitutivi del danno e il ricorso va, dunque, respinto”.