Sale gioco chiuse a Rimini, CdS: 'Approfondire se sussiste effetto espulsivo'
Il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare di una società contro la sentenza del Tar Emilia Romagna che aveva ritenuto 'inammissibili' i ricorsi contro Comune e Questura di Rimini.
Scritto da Fm
“Ad una cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, le censure dedotte da parte appellante meritano approfondimento nella sede di merito.”
Così il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar Emilia Romagna che agli inizi di novembre aveva ritenuto inammissibili i ricorsi presentati da una società titolare di due sale per la raccolta del gioco lecito nel comune di Rimini per impugnare vari atti assunti sia dal Comune che dal questore della provincia volti, rispettivamente, a inibire l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito (Variante specifica per l'aggiornamento normativo del Rue, mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale per il contrasto al gioco patologico) e a revocare la licenza ex art. 88 Tulps.
Atti dai quali è scaturita la chiusura dell’esercizio perché posto entro il limite distanziale di 500 metri imposto per i luoghi sensibili e nello specifico nelle vicinanze di una scuola per l'infanzia.
I giudici di Palazzo Spada quindi “considerano, sotto il profilo della sussistenza del periculum e nella prospettiva del bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che il pregiudizio lamentato da parte appellante può essere adeguatamente tutelato conservando la res aduc integra fino alla definizione del giudizio, attesa la natura espulsiva dei provvedimenti impugnati in prime cure e la conseguente impossibilità per la società appellante di continuare ad operare nelle more”.
Nel merito verrà quindi approfondita la questione relativa all'esistenza dell'effetto espulsivo dei provvedimenti oggetto di ricorso.
La società ricorrente è difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini.