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Sale gioco non autorizzate, Tar Marche: 'Niente risarcimento dal Comune per risposta tardiva'

20 maggio 2024 - 16:18

Il Comune di Ancona risponde in ritardo alla richiesta di autorizzazione per due sale gioco: per il Tar Marche non è dovuto alcun rimborso poiché non è detto che tali autorizzazioni sarebbero stare concesse.

Scritto da Fm
© Pxhere

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Niente da fare per il titolare di due sale gioco di Ancona, che ha presentato ricorso al Tar delle Marche per cercare di ottenere un risarcimento di oltre 130mila euro dal Comune, reo, a suo dire di avergli provocato un danno economico per non aver risposto alle domande di autorizzazione presentate alla fine di gennaio 2017 entro un mese.

Il ritardo nella risposta, che è arrivata ad aprile e si è concretizzata in un diniego delle autorizzazioni richieste con l'emanazione di un'ordinanza di chiusura delle attività, in quanto ubicate in un raggio di 500 metri da luoghi sensibili, secondo quanto rimarcato dall'esercente, non gli ha consentito di “beneficiare della disciplina transitoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge regionale Marche n. 3/2017, che, per gli esercizi già in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (3 marzo 2017) consentiva un adeguamento sino al 31 dicembre 2019”.

Ma, come rilevano i giudici del Tar Marche “non può dirsi che la condotta del Comune (che non avrebbe riscontrato le istanze di autorizzazione nel termine di trenta giorni) costituisca una condicio sine qua non dell'evento dannoso lamentato”.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si legge nella sentenza, “il diniego di autorizzazione, sebbene fondi principalmente sulla ragione ostativa rappresentata dall’entrata in vigore della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2017, prende in esame le vicende che hanno riguardato l’attività imprenditoriale del ricorrente; ne è riprova il fatto che, nella parte motiva dell’atto, il Comune menziona sia la comunicazione della Questura di Ancona assunta al protocollo comunale, con cui si trasmetteva il verbale relativo ai controlli effettuati in una sala giochi, sia la comunicazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona relativa alla sospensione di detta attività per accertate irregolarità. Non è dunque certo, in base all’analisi probabilistica da condurre sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, che il Comune avrebbe rilasciato le richieste autorizzazioni qualora avesse provveduto nel termine di trenta giorni, dovendo l’autorità preposta effettuare un controllo anche sui requisiti soggettivi del subentrante nell’autorizzazione, che non è stato dimostrato sarebbero stati positivamente valutati. Nell'ambito del gioco lecito, invero, la verifica da parte del Comune non si limita ai soli locali già in esercizio, ma si estende anche ai requisiti soggettivi degli operatori che gestiscono o subentrano nell'attività del gioco d'azzardo. Infatti, in base all'articolo 8 del Regio decreto n. 773/1934, le autorizzazioni di polizia sono, in linea di principio, strettamente personali. Diversamente, i passaggi successivi nella titolarità o nella gestione delle sale da gioco sfuggirebbero a qualsiasi possibilità di verifica preventiva ovvero di controllo da parte dell'Amministrazione comunale (Tar Campania Napoli, sez. III 9 dicembre 2020, n. 5941).

In ogni caso, anche laddove le autorizzazioni fossero state tempestivamente rilasciate, è incontestabile la circostanza che il sopraggiunto provvedimento di sospensione all’esito degli accertamenti condotti in loco dalla Squadra mobile di Ancona avrebbe comunque impedito l’esercizio dell’attività, almeno per una sede, con verosimili conseguenza anche sui provvedimenti autorizzatori in ipotesi già emessi.

Non sussiste dunque la dimostrazione che le autorizzazioni in questione sarebbero state rilasciate e neppure che le stesse, qualora rilasciate, sarebbero state mantenute in capo al ricorrente”.

 

 

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