Slot manomesse, annullato avviso accertamento: ‘Ufficio finanziario territorialmente incompetente’
“Deve essere accolto il primo motivo di ricorso con cui si denuncia illegittimità dell'atto impugnato perché emesso da ufficio finanziario territorialmente incompetente. L'avviso di accertamento doveva essere emesso dall'ufficio finanziario nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo".
Lo precisa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza in due sentenze gemelle riguardanti il titolare di un esercizio commerciale – difeso dallo studio Giacobbe & Associati – oggetto di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle dogane e monopoli per il rinvenimento di quattro apparecchi da gioco manomessi.
Le manomissioni, riscontrate nel corso di controlli congiunti di funzionari Adm e militari della Guardia di finanza di Agropoli il 29 marzo 2022, consistevano “nella creazione di doppi fondi in cui erano occultate schede cloni delle schede principali collegate alla rete telematica statale, nonché un dispositivo elettronico che disabilitava le schede principali, abilitando le schede cloni non collegate alla rete telematica statale”, si legge nelle sentenze.
Adm quindi ha contestato la “violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A), legge 190/14 (la legge di Stabilità 2015, Ndr), ha determinato il Preu dovuto per l'intero anno solare 2022 nella misura di euro 1.051.200,00, e relative sanzioni determinate ai sensi dell'art. 39 quinquies Dl 369/03, non del comma 648 dell'art. 1 legge 190/14”.
L'esercente ha proposto ricorso denunciando l'illegittimità dell'atto impugnato perché adottato da un ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 24, comma 14, Dl 98/2011, cioè del cosiddetto decreto Salva Italia, poi convertito in legge, che concerne in particolare la disciplina dei controlli automatizzati e della riscossione dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse, prevedendo che le somme dovute a seguito di controlli anche di interessi e sanzioni siano iscritte direttamente a ruolo esecutivo, con termini precisi di notifica delle cartelle, salvo pagamento da parte del concessionario, Ndr)".
Sotto la lente, per il ricorrente poi c'è "l'errata determinazione della base imponibile sia perché effettuata con il metodo induttivo, inapplicabile nel caso di specie in cui era possibile la lettura delle somme giocate, sia perché estesa all'intero anno solare 2022, mentre essa doveva limitarsi al periodo temporale a ritroso rispetto al 29 marzo 2022, con la conseguenza che l'imposta dovuta doveva essere calcolata per soli 87 giorni; difetto di legittimazione passiva di imposta in capo al ricorrente poiché della violazione riscontrata doveva rispondere solo quale proprietario e gestore dei 4 apparecchi risultati manomessi ed unico soggetto giuridico che poteva prelevare le somme oggetto di giocate; erronea determinazione delle sanzioni che superavano addirittura l'imposta dovuta”.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza ha accolto il ricorso in quanto “è pacifico, nonché documentale, che il domicilio fiscale” dell'esercente nonché la sede dell'attività è in Campania, quindi “ne consegue che l'ufficio finanziario territorialmente competente all'adozione dell'avviso di accertamento non era la Direzione territoriale Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, sede di Cosenza, così come avvenuto, bensì l'omologo ufficio finanziario per la Campania”.
Inoltre, dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge evidente che al ricorrente è stata contestata la sola violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A) legge n. 190/14 “La norma del 2014 non contiene solo i criteri per la determinazione induttiva dell'imposta evasa, ma anche, e ancor prima, un autonomo titolo di illecito tributario per il soggetto, come l'odierno ricorrente, titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono slot”.
Come rilevato da Adm stessa, si rimarca nella sentenza, “la disposizione del 2014 di cui si discute è 'intervenuta al fine di rafforzare il contrasto al gioco irregolare prevedendo una precisa e diretta responsabilità a carico del titolare dell'esercizio in cui risultano essere installati gli apparecchi': ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, con l'avviso di accertamento impugnato non è stata contestata all'una responsabilità solidale per la violazione dell'art. 39 quater, comma 2, Dl 269/03 (su (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico, Ndr), il cui trasgressore principale sarebbe ma una responsabilità in proprio e diretta per un'autonoma e distinta violazione, che è appunto quella dell'art. 1, comma 646, lettera A) legge 190/14. A ciò si aggiunga che la resistente non chiarisce per quale ragione, anche ad ammettere che all'esercente sia stata contestata una responsabilità solidale, tale circostanza sarebbe idonea a derogare alla competenza territoriale dell'amministrazione finanziaria chiaramente dettata dall'art. 24, comma 14, Dl 98/11”.
In conclusione, per la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza “la fondatezza del primo motivo di ricorso risulta di per sé assorbente e impone l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato”.