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Stop a sala gioco di Bressanone, CdS: 'Nessun effetto espulsivo, si può spostare'

16 maggio 2025 - 15:58

Il Consiglio di Stato conferma la decadenza dell'autorizzazione per una sala gioco di Bressanone (Bz) e nega l'effetto espulsivo dei limiti provinciali.

Scritto da Fm
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“Come rilevato dal Comune di Bressanone nella memoria, a conferma del mancante effetto espulsivo milita anche che nel confinante Comune di Varna, a nord di Bressanone, è situata ed attiva una sala slot e Vlt. Inoltre si offrirebbero sufficienti aree del settore terziario nella zona produttiva, dove l’offerta di gioco di azzardo lecito è ammessa. In conclusione, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.”

Così si chiude la sentenza con cui il Consiglio di Stato respinge l'appello presentato dalla società di gestione una sala giochi di Bressanone contro la decadenza dell'autorizzazione sancita dalla Provincia autonoma di Bolzano e confermata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel 2018.

L'appellante all’impugnazione ha allegato perizia tecnica da cui emergerebbe una superficie complessivamente preclusa all’esercizio dell’attività di sala giochi pari al 99,27 percento della superficie totale del Comune di Bressanone e posto la questione di legittimità costituzionale della normativa su cui si fonda il provvedimento impugnato.

Ma i giudici di Palazzo Spada sono di diverso avviso. Nella sentenza difatti si legge: “L’accertamento – che il Collegio condivide pienamente per l’analisi precisa e la conclusione logica – ha quindi chiarito che gli edifici locati in fascia di rispetto a Bressanone costituiscono il 67,2 percento del totale; le aree effettivamente disponibili per l’allocazione di sale da gioco d’azzardo legale a Bressanone, tenuto conto sia delle destinazioni del Puc che delle fasce di rispetto hanno un’estensione totale di 730.000 m², all’interno delle quali sono inclusi 485 edifici; la sala da gioco può essere delocalizzata senza contrazione del segmento di mercato in siti posti anche a minime distanze dal sito attuale interdetto; esiste un numero consistente di edifici ed una significativa superficie del Comune effettivamente disponibile per l’allocazione legale di sale gioco d’azzardo lecito, sia dal punto di vista della zonizzazione del Puc, che del rispetto della distanza prescritta dai siti considerati sensibili a tutela delle categorie di persone che li frequentano; anche la perizia suppletoria – che il Collegio condivide pienamente, essendo logica e scevra da irrazionalità – ha provato che l’effetto escludente non è minimamente accertabile.

Da ciò è quindi dimostrato che l’asserita illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992 laddove ha previsto il criterio del 'raggio' per misurare la distanza della sala giochi dai luoghi sensibili, avrebbe un effetto espulsivo per gli operatori del settore non è fondata.

La questione di legittimità costituzionale, come già accertato plurime volta da questo Consiglio per vicende analoghe (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 894/2024) è manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 2019, ha evidenziato, conformemente a pronunce precedenti, le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della 'tutela della salute' ed ha sottolineato che quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni tese a individuare luoghi sensibili, prevedendo distanze minime dagli stessi, oscillanti fra i 300 e i 500 metri, per l’ubicazione di sale da gioco.

Di talché, rientra nella discrezionalità legislativa stabilire i limiti distanziometrici, con riguardo sia alla misura – tanto che la stessa, tra Regione e Regione, oscilla in un range piuttosto elevato – sia alla modalità di misurazione, con l’unico limite della ragionevolezza che, nel caso di specie, è sicuramente rispettato, in quanto il criterio di misurazione del 'raggio' costituisce un criterio opinabile, ma non certamente implausibile”.

 

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