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Tar: 'Limiti orari al gioco a Bassano del Grappa, nessun contrasto con legge veneta'

06 ottobre 2023 - 09:52

Il Tar Veneto conferma la validità dell'ordinanza sindacale varata nell'aprile 2020 a Bassano del Grappa (Vi) per disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
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“La deliberazione di Giunta contestata non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali il potere di regolamentare l’orario degli esercizi di gioco lecito. Ciò posto, il Collegio non ritiene che siano emersi elementi per discostarsi dal proprio orientamento consolidato, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il potere del Comune intimato a regolamentare la materia in esame al fine di tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50.7 del Dlgs n. 267/2000”.

Lo statuisce il Tar Veneto nella sentenza con cui rigetta il ricorso di una società contro l'ordinanza sindacale varata nell'aprile 2020 a Bassano del Grappa (Vi) avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.9.2019 'norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico'”.

Secondo la società, che aveva già impugnato l'ordinanza sindacale analoga risalente al 2018, l'amministrazione comunale con tale provvedimento ha “violato gli articoli 50 e 54 Dlgs. 267/2000, l’art. 117, c. 2, della Costituzione, il Dl n° 158/2012, l’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 6/2015, nonché l’art. 7 e ss della l. n. 241/1990, in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune intimato”. La ricorrente poi ha evidenziato, “fra le altre cose, il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, a causa della mancanza di dati specifici sul fenomeno della ludopatia nel territorio interessato dal provvedimento in questione, e la sua irragionevolezza e manifesta ingiustizia in ragione delle significative ripercussioni sulla propria sfera patrimoniale. In questa logica, la ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza sindacale e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito”.

 

I giudici amministrativi però ricordano di aver ripetutamente riconosciuto “il potere dei Comuni di intervenire nella regolamentazione del gioco lecito”.

E quanto all’ipotizzata violazione della legge regionale n. 38/2019, riporta la sentenza, “la regolamentazione regionale non ha modificato tale quadro normativo di riferimento, ma ha solo dettato degli orientamenti, fissando restrizioni minime e da applicarsi su tutto il territorio in un’ottica di maggiore efficienza dell’intervento regolatorio correlata al coordinamento, quantomeno nel minimo, degli orari di esercizio del gioco nei vari ambiti comunali”.

 

Nel caso di specie, rimarca il Tar Veneto, “il Comune non ha adottato misure più restrittive di quelle precedentemente vigenti, ma ha garantito il rispetto delle fasce di interruzione indicate come limite minimo dalla Regione e confermato l’orario di apertura consentito in un massimo di 8 ore giornaliere. Nondimeno, tale intervento regolatorio è stato compiuto dando evidenza dell’attività istruttoria svolta, nonché delle esigenze di tutela della salute pubblica nel territorio comunale, come risultanti dalla 'Relazione sul fenomeno del gioco d’azzardo nel Comune di Bassano del Grappa', acquisita al protocollo comunale n. 25300 del 21/04/2020 e trasmessa dalla competente Ullss. Da tale relazione, infatti, è emerso l’incremento statistico dei casi di soggetti presi in carico dal Serd di Bassano del Grappa, per problematiche inerenti alla ludopatia e, più in generale, l’aumentata diffusione del gioco d’azzardo tra la popolazione adulta”.

 

 

 

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