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Tar Basilicata: 'Niente gioco vicino a una chiesa, misurazione in base a distanza pedonale più breve'

08 luglio 2023 - 09:41

Il Tar Basilicata conferma la decisione di un Comune della provincia di Potenza di bloccare l'installazione di apparecchi da gioco in un locale troppo vicino ad una chiesa e precisa i criteri di misurazione della distanza dai luoghi sensibili.

Scritto da Fm
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"Deve ritenersi legittimo l’impugnato provvedimento di divieto immediato della prosecuzione dell’attività: sia perché la presentazione di una Scia non può essere strumentalmente utilizzata per la sostituzione di un espresso provvedimento autorizzatorio, prescritto dall’ordinamento giuridico; sia perché la distanza di cui è causa (nei Comuni, come Brienza, fino a 20.000 abitanti) di 250 metri dai luoghi sensibili, come istituti scolastici, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie, luoghi di culto e oratori, prescritta dall’art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall’art. 3 L.R. n. 7/2020, e violata dalla ditta ricorrente, tutela l’interesse pubblico, superiore rispetto a quello privatistico dell’esercizio dell’attività economica di sala con apparecchi da gioco 'con vincita in denaro', della protezione dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (cd. ludopatia) e del conseguente benessere psico-fisico delle persone psicologicamente più esposte all’illusione di conseguire vincite e/o facili guadagni (l’analogo art. 7, comma 2, della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013 è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 108 dell’11.5.2017 costituzionalmente legittimo, in quanto rientra nell’ambito della materia di legislazione concorrente della 'tutela della salute')".

Questa la motivazione principale con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata respinge il ricorso presentato da un'impresa individuale per l'annullamento del provvedimento con il quale il responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Brienza (Pz) ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, segnalata dall’impresa individuale, per l’installazione nel locale di apparecchi new slot, per la violazione della distanza minima da una chiesa, in attuazione della legge regionale per il contrasto al gioco patologico.

I giudici amministrativi quindi precisano anche i criteri di misurazione delle distanze delle attvità di gioco dai luoghi sensibili: "Poiché, come già detto, l’art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall’art. 3 L.R. n. 7/2020, statuisce che i 250 metri  dai luoghi sensibili, tra cui anche i luoghi di culto, devono essere 'misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico', deve ritenersi che tale distanza deve tener conto, di quanto stabilito dall’art. 190 del Codice della strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, il quale: A) nel comma 1 prevede l’obbligo dei pedoni nei centri abitati, di 'circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti' e, se mancano, 'devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione'; B) nel comma 2, oltre a statuire che 'i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali', precisa che, se gli attraversamenti pedonali 'distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare' (cioè non in modo obliquo, ma formando un angolo retto tra il margine della carreggiata e la larghezza della carreggiata), 'con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri'”.
 

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