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Tar boccia ricorso di due sale gioco: 'Non provata impossibilità di delocalizzare'

21 aprile 2023 - 12:38

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di un concessionario contro la chiusura di due sale gioco in Provincia di Ferrara visto che nello stesso territorio altre attività sono riuscite a delocalizzarsi.

Scritto da Fm
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In merito alla “pretesa impossibilità di delocalizzare restando all’interno dei territori dell’Unione l’affermazione è stata smentita dall’amministrazione, che ha documentato come un’altra società attiva nel territorio dell’Unione ed ubicata, secondo l’originaria mappatura, a meno di 500 metri da alcuni luoghi sensibili com’era la ricorrente, a differenza di quest’ultima ha tempestivamente richiesto di dislocare la propria attività in un’altra zona – sempre nel territorio dell’Unione – a distanza sufficiente da tutti i luoghi sensibili 'mappati' e a fronte di tale richiesta, la suddetta società sta oggi mantenendo in funzione la propria attività, in attesa di trasferirsi materialmente nella nuova sede e che non sussistono le addotte limitazioni connesse alla destinazione d’uso dei locali, posto che l’Unione è intervenuta sui propri strumenti urbanistici prevedendo la specifica destinazione d’uso 'U2.5 sale da gioco e scommesse', individuando l’ambito urbanistico dove dette attività possono insediarsi ('ambiti specializzati per le attività produttive esistenti')”.

 

Così i giudici del Tar Emilia-Romagna rispondono al ricorso presentato da un concessionario contro i provvedimenti di chiusura di due sale gioco di Copparo e Tresigallo (Fe) disposti dal Consiglio dell'Unione dei Comuni terre e fiumi in quanto ubicate nelle vicinanze di “luoghi sensibili”.

Il Collegio inoltre evidenzia che parte ricorrente non “ha prodotto alcuna consulenza tecnica volta a fornire quantomeno un indizio di prova del c.d. 'effetto espulsivo', sicché nel caso in esame si ritiene che l’espletamento di una verificazione stravolgerebbe i principi dell’onere della prova nel processo amministrativo. Infatti, come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10807, la verificazione, così come la consulenza tecnica, nel processo amministrativo, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che una eventuale richiesta di verificazione o di consulenza tecnica d'ufficio non può essere assecondata in mancanza di un qualsiasi concreto principio di prova, poiché in tal caso la verificazione o la Ctu finisce per avere carattere meramente esplorativo (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75)”.

Non può essere messa in dubbio la legittimità dei provvedimenti con cui l’Unione dei Comuni ha effettuato, ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis L.R. 5/2013, la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale e ricompreso le due sale giochi della ricorrente tra quelle ubicate a distanza inferiore al limite distanziale di 500 metri, e neppure la compatibilità della legge regionale con la Costituzione italiana e con la normativa euro unitaria, “considerato che la Corte di giustizia Ue ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per motivi di interesse generale”, rimarcano i giudici amministrativi.

Inoltre, si legge nella sentenza, “nei casi di mancato rispetto del limite distanziometrico previsto dalla più volte citata legge regionale, i suddetti enti territoriali coinvolti nella vicenda, legittimamente ordinano la chiusura dei locali in cui svolge l’attività di sala gioco/scommesse, lasciando però agli operatori economici interessati un lasso temporale di ulteriori 6 mesi, in cui è loro consentito delocalizzare la sala gioco/scommesse”.

Del pari infondato è il motivo “con cui parte ricorrente lamenta l’incompetenza dell’Unione dei Comuni ad adottare i provvedimenti impugnati poiché lo Statuto dell’Unione conferirebbe all’Unione stessa la sola funzione di pianificazione urbanistica. Come evidenziato nella memoria dell’amministrazione, l’Unione di Comuni rappresenta, ai sensi dell’art. 32 Tuel, l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi”.

 

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