Tar Calabria: ‘Sala giochi, non basta la Segnalazione certificata di inizio attività’
“È previsto che non siano soggetti a mera Scia – Segnalazione certificata di inizio attività ma al regime di autorizzazione' sia l’esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) Tulps (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario'; che l’esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) Tulps) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione che la trasmette della rete telematica (Vlt)”.
A ricordare questo principio è il Tar Calabria nella sentenza con cui rigetta il ricorso presentato da una società per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determina con cui il Comune di Villa San Giovanni (Rc) ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di gestione di sala giochi e di rimozione degli effetti prodotti dalla Scia presentata per l’avvio della medesima attività, a seguito alla segnalazione dell’esito dei controlli effettuati da agenti del commissariato locale e da funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il rapporto di polizia e le evidenze raccolte durante i controlli amministrativi, finalizzati alla prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, “avrebbero messo in luce violazioni gravi e reiterate del Tulps, giustificando, pertanto, la misura drastica della chiusura immediata dell'attività”, si legge nella sentenza del Tar Calabria.
Inoltre, “non sussisterebbe alcun difetto di istruttoria, in quanto l’Ente locale non avrebbe potuto né dovuto riesaminare i fatti rappresentati dalla Questura, tenendo conto delle verifiche eseguite nei mesi precedenti e/o dell’accertata assenza di minori; le violazioni riscontrate sarebbero state documentate in maniera puntuale e dettagliata; il principio di proporzionalità non sarebbe stato disatteso, in quanto la gravità delle infrazioni giustificherebbe pienamente la severità del provvedimento adottato; considerando l'entità delle trasgressioni, non risolvendosi in 'un’unica anomalia', e i pericoli conseguenti per la collettività, il provvedimento adottato risulterebbe adeguato e necessario”.