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Tar conferma chiusura sala gioco: 'Ignorata possibilità di delocalizzare'

25 giugno 2021 - 08:15

Il Tar Emilia Romagna conferma cessazione attività di una sala gioco di Parma in quanto vicina ad un 'luogo sensibile' ai sensi della legge regionale, non sfruttata possibilità di delocalizzare.

Scritto da Fm
Tar conferma chiusura sala gioco: 'Ignorata possibilità di delocalizzare'

"La misura in questa sede contestata, pare essere conforme alla disciplina normativa di settore, nonché attuativa, di atti pianificatori presupposti".

È lapidario il Tar dell'Emilia Romagna nell'ordinanza con cui respinge l’istanza di sospensione della cessazione dell'attività di sala gioco/sala scommesse disposta dal Comune di Parma per la sua vicinanza ad un luogo sensibile ai sensi della legge regionale sul Gap, nonché per l'accertamento "del diritto di parte ricorrente al congelamento del procedimento di chiusura dell'attività per il termine di dieci anni per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, alla rimessione nei termini per presentare istanza di delocalizzazione e comunque per delocalizzare entro 1 anno dalla pubblicazione della decisione dirimente la presente controversia ovvero dalla data di conclusione del procedimento in esame, al risarcimento del danno per la mancata tempestiva delocalizzazione determinata dalla condotta dell'ente civico; risarcimento da quantificarsi in corso di causa in ragione del fatturato medio degli ultimi cinque anni ovvero in quello maggiore o minore che sarà determinato dal Tar".


I giudici amministrativi, oltre a rimarcare che il provvedimento impugnato è stato "adottato sul presupposto del difetto del requisito della distanza della sede aziendale da luoghi sensibili”, sottolineano che la società ricorrente "non pare essersi avvalsa della riconosciuta possibilità di delocalizzare l’attività".
 
Inoltre, "a tacere della dubbia tempestività del gravame, il ricorso non presenta evidenti profili di fondatezza" né ricorrono i presupposti di “​estrema gravità e urgenza” cui all’articolo 55 del Codice del processo amministrativo.
 

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