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Tar conferma chiusura sale gioco: 'Nessuna domanda delocalizzazione'

07 settembre 2022 - 10:47

Tar Emilia Romagna boccia ricorso contro la chiusura di due sale a Parma: il ricorrente non ha mai presentato domanda di delocalizzazione e risulta insediabile il 17% del territorio comunale.

Scritto da Fm
Tar conferma chiusura sale gioco: 'Nessuna domanda delocalizzazione'

“A fronte di una regolamentazione generale che prevedeva, per la concessione di un’ulteriore proroga dell’attività, la presentazione della domanda di dislocazione con rinuncia ad ogni azione legale, parte ricorrente non ha depositato alcuna istanza di trasferimento ed è stata destinataria dei provvedimenti di chiusura perché la proroga già ottenuta per lo svolgimento dell’attività negli stessi, posti a distanza inferiore di 500 metri da luoghi sensibili, era scaduta”.

Questo uno dei motivi per cui il Tar Emilia Romagna ha bocciato il ricorso – originariamente presentato nel 2018 e poi integrato da motivi aggiunti nel 2020 e nel 2021 - di una società titolare di una sala dedicata e una sala scommesse contro le delibere su prevenzione del gioco patologico e varianti al Piano operativo comunale (Poc) ed al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), nonché la decisione del Comune di Parma di chiudere tali attività in quanto situate a meno di 500 metri da luoghi sensibili, in violazione della legge regionale.

Una decisione motivata e regolarmente comunicata alla ricorrente, alla quale però non ha fatto seguito la presentazione dell’istanza di delocalizzazione, come ricordato dai giudici del Tar, fatto che “rende prive di interesse le censure dalla stessa svolte in quanto i provvedimenti di chiusura impugnati sono stati emessi in quanto le sedi ove si svolgeva il gioco erano poste a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati e, inoltre, era scaduta (l’unica) proroga richiesta e concessa, atteso che non è mai stata inviata una seconda istanza di delocalizzazione.
Il motivo risulta, altresì, palesemente illogico, in quanto non può certo essere la mancanza di una modulistica già predisposta dall’Amministrazione o la mancata puntuale previsione del contenuto di tale istanza nella sopra menzionata deliberazione n. 350/2020 a rendere impossibile per la società ricorrente la presentazione di un’istanza.
Infine, su tale punto, il Collegio osserva che, come messo in luce dal Comune odierno resistente nella propria memoria ed affermato dalle ordinanze di chiusura impugnate, il Comune di Parma ha trasmesso alla ricorrente la deliberazione di giunta comunale n. 350/2020 con nota dell’11 gennaio 2021 e parte ricorrente nulla ha dedotto in merito, non impugnando la stessa”.
 
La sentenza quindi ricorda che all’esito dell’udienza in camera di consiglio del luglio 2021, è stata emessa un'ordinanza con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare in quanto “è incontestato che l’odierna ricorrente, come rilevato dal Comune di Parma odierno resistente, non ha trasmesso alcuna istanza di delocalizzazione al fine di godere della richiesta proroga di attività dopo la concessione di una prima proroga, scaduta in nel maggio 2021;” e, inoltre, “la distanza calcolata rispetto alla sede operativa della ricorrente risulta essere stata misurata con sopralluogo effettuato dalla Polizia locale “…secondo il percorso pedonale più breve…” in ottemperanza al disposto della legge regionale” ed, infine, “non risulta provata la sussistenza del dedotto “effetto espulsivo” dal territorio comunale di Parma dell’attività di scommesse svolta dall’odierna ricorrente” e “non si è in presenza di alcuna forma di “espropriazione dell’attività economica esercitata dall’odierna ricorrente”, come invece sostenuto da parte ricorrente, e, pertanto, non vi è alcuna necessità di provvedere a forme di indennizzo o compensazioni”.
 
Nello specifico, il Collegio rileva che non è stato provato alcun effetto espulsivo sul territorio del Comune di Parma, e “che il predetto Comune ha individuato le zone in cui tale attività può essere dislocata e le stesse, in base a tale scelta, occupano una parte del territorio comunale che 'risulta essere circa il 17 percento del territorio urbanizzato ed urbanizzabile'”.
 

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