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Tar Emilia: 'Chiusura sala scommesse, no a nuove proroghe'

22 novembre 2023 - 10:19

Il Tar Emilia dà ragione al Comune di Parma sul no a nuove proroghe per la delocalizzazione di una sala scommesse vicina ad un asilo privato: 'Garantito congruo margine di tempo'.

Scritto da Fm
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La scuola dell’infanzia rientra pienamente nelle scuole di ogni ordine e grado, come stabilito da plurime pronunce giurisprudenziali” e come tale figura nel novero dei “luoghi sensibili” ai sensi della legge dell'Emilia Romagna per il contrasto al gioco patologico.

A ribadire il concetto, già espresso in sentenze precedenti, è il Tar regionale – sezione di Parma, bocciando il ricorso di una società contro il provvedimento per la chiusura di una sala gioco/scommesse emesso dal Comune di Parma per la vicinanza con un asilo.

Per i giudici amministrativi emiliani inoltre risultano condivisibili le argomentazioni svolte dal Comune di Parma nella propria memoria secondo cui “…contrariamente a quanto enunciato nel ricorso per motivi aggiunti, controparte non ha mai indicato al Comune di Parma il fatto che l’attività sarebbe stata delocalizzata 'prima dell’estate 2023', al contrario, l’unico termine indicato all’Amministrazione per la conclusione dei lavori era a marzo 2025, ben 7 anni dopo l’avvio del procedimento…Ovviamente si tratta di un termine ontologicamente incompatibile con le finalità della norma oltre che oggettivamente sproporzionato. Da quanto sopra emerge chiaramente l’adeguatezza e proporzionalità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale che ha adeguatamente ponderato gli interessi coinvolti e ampiamente motivato il provvedimento, mentre risulta evidente la totale mancanza di leale collaborazione della ricorrente. È infatti lecito dubitare che la ricorrente possa artatamente prolungare all’infinito i tempi necessari per la delocalizzazione non avendo in alcun modo motivato da un punto di vista tecnico la necessità di ulteriori tempi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, né fornito all’Amministrazione un cronoprogramma degli stessi.”.

 

La società, secondo quanto emerge dagli atti, aveva disposto delle due proroghe per la delocalizzazione concesse dal Comune di Parma, chiedendone poi una terza “affermando che erano in corso i lavori per la nuova sede individuata nel Comune di Gattatico, sede però che al momento non era ancora disponibile per la delocalizzazione”, si legge nella sentenza. Proroga in questo caso negata dall'amministrazione comunale, che ha quindi ordinato all’odierna ricorrente la cessazione dell’attività per il locale di Parma, in quanto ubicato a meno di 500 metri da una scuola dell’infanzia privata.

Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati non costituiscono in alcun modo una espropriazione “realizzata in palese violazione di quanto disposto dagli artt. 3, 41, 42, 43 e 97 Cost., oltre che dei princìpi euro-unitari e convenzionali emergenti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”, come dedotto da parte ricorrente, in quanto sono tesi semplicemente ad ottenere una diversa dislocazione geografica dell’attività svolta dalla ricorrente e non ad acquisire la stessa e l’eventuale chiusura della predetta attività deriva unicamente dal mancato trasferimento della sede operativa dell’attività non attuato dalla ricorrente.

Inoltre, si legge ancora nella sentenza, il Collegio rileva che “non è stato provato alcun effetto espulsivo sul territorio del Comune di Parma, che il predetto Comune ha individuato le zone in cui tale attività può essere dislocata e le stesse, in base a tale scelta, occupano una parte del territorio comunale che, secondo quanto puntualmente affermato dal Comune, 'risulta essere circa il 17 percento del territorio urbanizzato ed urbanizzabile'.

Inoltre, per quanto concerne il paventato effetto espulsivo dovuto all’insediamento, successivo, di luoghi sensibili, il Collegio rileva che tale preoccupazione è infondata visto che risulta acclarato, come ricordato dal Comune di Parma, che 'con Deliberazione di giunta regionale n. 68/2019 di modifica della precedente Deliberazione n. 831/2017, sia stata introdotta una disposizione che così dispone: …al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni…', disposizione fatta propria dalla scrivente Amministrazione”.

Quindi, il Tar Emilia Romagna sottolinea che “la mancata concessione di un’ulteriore proroga da parte del Comune di Parma dipende dal fatto che tali proroghe sono state concesse in base alla normativa regionale e comunale in materia di ludopatia, normativa che non consente una proroga senza limiti al termine per la delocalizzazione”. Poi “il Collegio osserva che il Comune di Parma ha a lungo interloquito con la ricorrente nel corso del procedimento e, inoltre, aveva informato la ricorrente che la proroga concessa sarebbe stata l’ultima e, pertanto, non sussiste alcuna violazione delle regole procedimentali nel presente caso, che risultano viceversa pienamente rispettate dal Comune di Parma mediante un dialogo costante e continuo con la società odierna ricorrente.

Il diniego di proroga è intervenuto dopo molto tempo dall’avvio del procedimento e, dunque, nella presente vicenda il Comune di Parma ha del tutto contemperato l’interesse del privato garantendogli un congruo margine di tempo per la delocalizzazione della propria attività di sala scommesse; per quanto concerne, poi, la possibilità di adottare un provvedimento meno lesivo, il Collegio rileva che l’attività di sala scommesse non può essere svolta a meno di 500 metri dai luoghi sensibili perché lesiva per la salute per il fenomeno della ludopatia e, dunque, non vi può essere, nel caso concreto, altro provvedimento se non quello relativo alla chiusura della predetta attività posto che alla stessa è stato concesso un più che adeguato termine per procedere prima alla sua delocalizzazione”.

 

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