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Tar Emilia Romagna: 'Mappatura gioco Riccione, provato effetto espulsivo'

18 dicembre 2023 - 12:01

Il Tar Emilia Romagna accoglie ricorsi di una società e riconosce l'effetto espulsivo dei provvedimenti presi dal Comune di Riccione ai danni di una sala Vlt: 'esclusa l'esistenza di aree idonee alla delocalizzazione'.

Scritto da Fm
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Buone notizie per gli operatori del gioco di Riccione, e non solo.

Con una sentenza fresca di pubblicazione il Tar Emilia Romagna ha accolto i ricorsi proposti da una società - difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini – che gestiva una sala Vlt annullando i provvedimenti adottati dal consiglio comunale di Riccione nel 2018, aventi ad oggetto la mappatura del territorio comunale e l'individuazione dei luoghi sensibili a sensi della delibera di giunta regionale n° 831/17 (sull'applicazione del distanziometro) e ha stabilito l'effetto espulsivo del gioco pubblico nel Comune di Riccione per effetto di tali provvedimenti, con impossibilità oggettiva e assoluta per la ricorrente di delocalizzare la sala giochi in esercizio nel 2019 in un altro sito del territorio comunale.

 

La verificazione effettuata dall'architetta Camilla Fabbri, incaricata dal Tar, “ha escluso categoricamente l’esistenza di aree idonee quanto all’uso d5 (attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto) mentre in relazione alla destinazione d2 (sale gioco con capienza inferiore a 100 persone) e d4 (sale gioco ammesse solo nelle unità delizie in essere) ha affermato in astratto l’esistenza di aree (seppur in zone periferiche) pur essendo esse incompatibili in concreto con l’attività di sala bingo gestita dalla ricorrente, concludendo per l’effetto espulsivo”, si legge nella sentenza.

 

Il Collegio inoltre ha esaminato al fine della decisione la verificazione disposta dal professor Piergiorgio Vitillo del Politecnico di Milano nel giudizio pendente presso il Consiglio di Stato sia per esigenze di maggior completezza che per l’espresso richiamo ad essa operato dalla stessa Fabbri. Vitillo “ha parimenti escluso l’esistenza di aree idonee quanto alla destinazione d5 mentre ha affermato l’esistenza di aree con destinazione d2 e d4 potenzialmente idonee pari all’1,7 percento del territorio urbanizzato, affermando solamente una marginalizzazione dell’attività (circoscritta in aree periferiche) ma escludendo, diversamente dall’arch. Fabbri, l’effetto espulsivo nel territorio comunale. Entrambe le verificazioni pertanto concordano nell’escludere nel territorio di Riccione la presenza di aree con destinazione d5 potenzialmente idonee ad ospitare la sala gioco la quale è pacificamente ricompresa nel buffer di 500 metri. da luogo sensibile ai sensi dell’art. 6 co. 2-bis l.R. 5/2013”.

 

Per il Tar “si tratta di contemperare le esigenze di contrasto alla ludopatia quale vera e propria patologia (Corte Cost. 108/2017) con il diritto fondamentale di libera attività economica, dal momento che come più volte rilevato anche dall’adito Tribunale (Tar Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 856) non è possibile azzerare la possibilità prevista dalla normativa regionale di delocalizzare l’attività posta entro il limite distanziale dai luoghi sensibili, quale misura normativa appunto deputata al contemperamento dei contrapposti interessi di rilievo costituzionale, non potendosi con il c.d. distanziometro impedire l’esercizio di una attività economica peraltro già in essere e del tutto lecita, per quanto foriera di possibili pregiudizi per la salute della popolazione. Tale contemperamento non può che essere effettuato in sede di pianificazione comunale la quale deve garantire l'equilibrata distribuzione degli esercizi sul territorio comunale tenendo conto delle esigenze di delocalizzazione (Tar Emilia - Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 703)”.

 

Nella sentenza inoltre si rimarca: “Nel caso di specie l’effetto espulsivo non discende soltanto dalle deliberazioni comunali di mappatura n° 00780/2019 Reg.Ric. dei luoghi sensibili ma anche dalle previsioni conformative contenute nel Rue, il cui combinato disposto, per quanto finalizzato alla tutela della salute pubblica (ovvero da motivi imperativi di interesse generale) non è conforme ai richiesti parametri di necessità, adeguatezza e proporzionalità, si da determinare in danno della ricorrente un effetto sostanzialmente ablatorio alla stregua dell’ampia concezione elaborata dalla Corte di Strasburgo ai sensi dell’art. 1 del Primo Protocollo Add. Cedu (ex multis Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 30 giugno 2022, n. 55617)”.

Accogliendo i ricorsi quindi il Collegio sottolinea che “l’Amministrazione comunale nel respingere l’istanza di proroga non ha tenuto conto dell’obiettiva difficoltà 'rectius' dell’impossibilità per la ricorrente di delocalizzare l’attività in locale ubicato nel territorio comunale, si da dover presentare istanza di delocalizzazione in altro Comune (Misano) poi senza concreto seguito”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

 

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