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Tar Emilia Romagna: 'Bologna, limiti orari al gioco sono proporzionati'

19 gennaio 2024 - 12:51

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di un operatore contro l'ordinanza del Comune di Bologna che limita il funzionamento degli apparecchi da gioco a otto ore giornaliere.

Scritto da Cc
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“Innanzitutto, si rivela infondato il primo mezzo d’impugnazione, con cui si denuncia la gravata ordinanza comunale per asserito contrasto con l’intesa prevista nella Conferenza unificata del settembre 2017, nella parte di tale intesa ove si prevede un limite massimo di 6 ore di spegnimento dei suddetti apparecchi da gioco automatici. Il Collegio deve osservare, al riguardo, che in materia di gioco d’azzardo e specificamente con riferimento alle conseguenze di tale attività su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e sulla cittadinanza, non sussiste la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare la materia in relazione alle proprie esclusive attribuzioni relative alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico.”

In questo modo il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna respinge il ricorso di un operatore contro il Comune di Bologna e l’Agenzia delle dogane e monopoli per l’annullamento dell’ordinanza del 2018 con oggetto: “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni automatici con vincita in denaro presenti in esercizi autorizzati.”

Innanzitutto il ricorrente sottolinea che “la disciplina degli orari delle sale giochi con apparecchi automatici prevedenti vincite in denaro è illegittima, poiché si pone in netto contrasto con l’intesa prevista nella Conferenza unificata del 2017, nella parte in cui l’intesa stabilisce un limite massimo di 6 ore di spegnimento dei suddetti apparecchi da gioco automatici. L’ordinanza impugnata prevede, infatti, che detti apparecchi rimangano spenti per ben 16 ore, con conseguente violazione anche del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.”

L’operatore inoltre denuncia un eccesso di potere sotto diversi profili e ritiene che siano “generici e indeterminati i presupposti su cui si basa l’ordinanza comunale impugnata, costituiti dai dati forniti dal dipartimento di Salute mentale-dipendenze patologiche, dell’azienda Usl di Bologna e dai dati relativi alla diffusione del fenomeno della ludopatia sul territorio nazionale. I dati regionali relativi alla ludopatia a Bologna riferiti all’anno 2017 non rilevano alcun fenomeno emergenziale, trattandosi di casi di ludopatia rappresentanti circa lo 0,05 percento della popolazione residente in Bologna.”

A questo aggiunge che la determinazione del Comune di Bologna è illegittima anche perché “l’amministrazione comunale non ha operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, risultando essa avere preso nella dovuta considerazione unicamente l’interesse per la salute della cittadinanza, senza di contro valutare gli effetti di tali assai pregiudizievoli provvedimenti nei confronti degli operatori del settore.”

In risposta il Tribunale amministrativo sottolinea come non sussista “il contrasto denunciato dalla ricorrente tra la più rigorosa disciplina degli orari delle sale giochi prevista dal regolamento del Comune di Bologna per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito (citata nell’ordinanza impugnata) e l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, laddove si prescrive che l’orario massimo giornaliero di spegnimento degli apparecchi automatici in questione non possa superare le 6 ore.”

Inoltre per quanto riguarda l’argomentazione dell’operatore sulla mancata proporzionalità degli orari di apertura delle sale giochi fissati dal Comune di Bologna “il Collegio ne deve parimenti rilevare la palese infondatezza. Nella specie, infatti, l’apertura dei locali è stata determinata in otto ore giornaliere (tre ore al mattino: dalle 10 alle 13 e cinque ore al pomeriggio-sera: dalle 17 alle 22) che anche secondo la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della specifica questione costituisce orario potenzialmente in grado di perseguire l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco d’azzardo patologico.”

Queste le ragioni fondamentali con cui il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso dell’operatore condannandolo al pagamento delle spese processuali.

In allegato la sentenza integrale del Tar Emilia Romagna.

 

 

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