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Tar Emilia Romagna: "Ctd non possono avere al loro interno le Vlt"

30 marzo 2015 - 08:50

Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di un titolare di un centro trasmissione dati per l'annullamento del rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il mancato accoglimento da parte del Questore di Bologna della domanda di rilascio di licenza ex art. 88 Tulps per l'esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi Vlt.

Scritto da Sm
Tar Emilia Romagna: "Ctd non possono avere al loro interno le Vlt"

 

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici “il Ctd non può svolgere quell'attività, di gestione effettiva dei contratti di scommessa, per cui è stata fatta la richiesta e che ne costituisce anche la causa e il fondamento giuridico. In altri termini, l'astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l'ordine pubblico se non viene abilitato anche l'effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati. Per le ragioni sopra indicate, quindi, tale potere è unicamente incentrato sulla società estera o italiana, con la quale si concludono i singoli contratti di scommessa, escludendosi espressamente che di tale gestione facciano parte i Ctd, che si limitano a trasmettere semplicemente le proposte. In altri termini, tali soggetti costituiscono l'articolazione iniziale e finale della filiera scommettitoria, senza nessun potere gestorio e quindi esente da ogni responsabilità circa l'esito del contratto di scommessa. Ciò nonostante, la società titolare è rimasta volutamente estranea alla richiesta di autorizzazione, presentata invece dal Ctd, nel dichiarato intento di ottenere ugualmente lo scopo di gestire il mercato, utilizzando, appunto, il meccanismo del Ctd”. In conclusione, il collegio ritiene che “dal quadro normativo di riferimento emerga come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti”.

Quindi, “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori. Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch'esse protette dal diritto comunitario. Va da sé che l'autorità preposta all'ordine pubblico non può disinteressarsi del meccanismo in esame, poiché esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nell'ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite”.

MANCANZA DI REQUISITI SOSTANZIALI – Secondo i giudici “il ricorrente non ha titolo d’ottenere l’autorizzazione di polizia di cui al citato articolo 88 del Tulps anche per la mancanza dei requisiti soggettivi sostanziali. Le autorizzazioni di polizia, in una materia così delicata quale quella della raccolta delle scommesse con vincita di denaro, che richiede che l’attività sia assoggettata ad un controllo iniziale e ad una sorveglianza continua con l’obiettivo mirante a evitare che questi operatori siano implicati in attività criminali o fraudolente, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte CE sentenza 12 settembre 2013 nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12 sopra richiamata) deve essere prudentemente valutata dall'Amministrazione in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto stesso, da cui desumere il venir meno della buona condotta, senza peraltro che sia necessario che le manifestazioni stesse integrino fattispecie penalmente rilevanti e, comunque, acclarate dalla competente autorità giudiziaria”.

 

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