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Tar Emilia: ‘Se Comune chiude sala Vlt cessa attività di somministrazione alimenti'

08 gennaio 2024 - 12:39

Bocciato il ricorso di un operatore contro il Comune di Forlì: la sala Vlt è vicina a luoghi sensibili quindi se chiude deve farlo anche l’attività di somministrazione, ma si può presentare una nuova Scia (se ci sono i requisiti).

Scritto da Cc
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L’attività di somministrazione secondo la stessa Scia è accessoria all’attività principale di sala gioco Vlt si da dover seguire le stesse sorti, ferma restando la possibilità di presentare una nuova Scia ove sussistano i requisiti richiesti per esercitare tale attività”.

Lo sanciscono i giudizi del Tar Emilia Romagna, nella sentenza con cui respingono il ricorso per motivi aggiunti presentato da un operatore di gioco contro il Comune di Forlì e volto a contestare l’illegittima estensione del divieto di prosecuzione della raccolta di gioco tramite apparecchi Vlt – disposto dall'ente per il mancato rispetto della legge regionale in materia - all’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e agli apparecchi Awp presenti nello stesso locale.

 

Il Collegio innannzitutto ricorda che per effetto dell’estinzione dei giudizi dichiarata con altre sentenze "è completamente decaduta da ogni legittima pretesa oppositiva in ordine alla chiusura dell’attività per effetto del distanziometro contemplata dalla normativa regionale e dai provvedimenti comunali attuativi, non potendo pretendere di rimettere in discussione tale sistema mediante l’asserita impossibilità fattuale di delocalizzazione nel territorio comunale, trattandosi all’evidenza di doglianze che dovevano esser fatte valere a pena di decadenza nei richiamati giudizi. Non può pertanto più mettersi in discussione tra le parti la sussistenza dei presupposti che hanno portato alla chiusura della sala giochi Vlt, come peraltro già evidenziato in sede cautelare.”

L’esercente aveva postulato un eccesso di potere “per violazione della deliberazione di Giunta del Comune di Forlì del 2017 e del principio della gerarchia delle fonti" e la violazione del principio del “legittimo affidamento. Secondo la sua difesa il provvedimento sarebbe stato emesso "senza che sia stata offerta al ricorrente la preventiva comunicazione di avvio del procedimento" dal momento che  riguardava unicamente la sala Vlt senza alcuna menzione del bar e degli Awp installati nei locali".

Il Tar Emilia Romagna quindi rimarca che la Regione “ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse, compresi i c.d. corner, dai luoghi sensibili (gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Ai sensi della deliberazione della giunta regionale del giugno 2017 è fatto obbligo ai Comuni di procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Forlì con l’approvazione della deliberazione del 2017.”

 

 

 

 

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