"La legge statale è, dunque, chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del Tulps, rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco" degli operatori del settore del gioco pubblico mediante apparecchi comma 6.
Lo dice una sentenza del Tar del Lazio il quale così respinge il ricorso di una tabaccheria contro il ministero dell'Economia e delle Finanze e contro l'Agenzia dogane e monopoli.
Adm, a seguito di controlli eseguiti il 7 settembre 2020, ha disposto la cancellazione della tabaccheria dall’elenco dei soggetti operativi nel settore del gioco pubblico mediante slot machine o altri dispositivi comma 6, a causa della mancanza del requisito dichiarato in sede di domanda di iscrizione (la licenza di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Una decisione corretta, secondo Adm, in quanto "effetto diretto e imprescindibile della dichiarazione mendace resa dai titolari dell'esercizio". Gli stessi titolari, dal canto loro, sostenevano di aver sanato la "presunta mancanza" con un provvedimento del Suap del marzo 2021.
Breve la risposta del Tar Lazio, che citando la disciplina avente ad oggetto la tenuta e gestione dell'elenco Ries "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico" ribadisce più sotto che "la legge statale è, dunque, chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza di cui all’art. 86 del Tulps".
Secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica.
"Diversamente da quanto tenta di sostenere parte ricorrente", chiude il Tar, "nessuna oscurità del quadro normativo o ambiguità nel comportamento dell’amministrazione sembra potersi ravvedere nel caso di specie tale da aver ingenerato il preteso “affidamento (incolpevole)”.