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Tar Lazio ribadisce: 'Lockdown del gioco in pandemia, no a risarcimento danni'

14 novembre 2022 - 15:45

Con una nuova sentenza, il Tar Lazio torna a bocciare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da alcuni operatori di gioco per il lockdown delle attività durante la pandemia di Covid.

Scritto da Fm
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Come già fatto nei mesi scorsi, il Tar Lazio torna a respingere le richieste di risarcimento avanzate da alcuni operatori che hanno impugnato i Dpcm varati nel 2021 dal Governo Conte per il contenimento della pandemia di Covid-19 con cui è stata disposta anche la sospensione delle “attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. 

Nella sentenza del tribunale amministrativo si legge: “Non condivisibile è l’argomento della ricorrente secondo cui trattasi di valutazione effettuata in assenza di dati scientifici. Difatti, senza aver la presunzione di fornire spiegazioni epistemologiche, va osservato come il sapere scientifico non si esaurisce nelle scienze esatte (fisica, matematica etc…), ma si compone anche dell’esperienza comune ovvero delle prolungate osservazioni di un fenomeno che possono entrambe condurre ad affermare la regolarità di un certo evento (cfr. Cass. pen., sez. V, 7 settembre 2015, n. 36080). Orbene, nel caso di specie, le riflessioni del Cts prendono le mosse proprio da questa tipologia di constatazioni. Da un lato, invero, non vi sono – allo stato – evidenze scientifiche certe di come si propaghi il virus, avendosi solo indizî che l’esposizione di un individuo sano ad uno contagiato (anche asintomatico) determina un elevato rischio di infezione; dall’altro, notoriamente, nelle sale scommesse si assembrano persone che possono stazionare lungamente in esse. Dati questi elementi d’esperienza, è evidente che la frequentazione delle sale scommesse espone i relativi avventori ad un elevato rischio di contagio, sicché pienamente logica e razionale è la sospensione delle relative attività (v. Tar Calabria, sez. I, 9 maggio 2020, n. 841, che annullava un’ordinanza regionale che consentiva la riapertura di alcune attività di ristorazione).
Nemmeno può ravvisarsi una possibile disparità di trattamento riservata agli esercenti il gioco lecito rispetto alle altre attività: le caratteristiche proprie delle sale scommesse, infatti, non consentivano di poter combinare una riapertura con un tollerabile livello di rischio. Ne consegue che adeguata e proporzionata si palesa la scelta del Governo di operare la descritta distinzione tra le attività economiche”.

La domanda di risarcimento dei danni è infondata, secondo i giudici, “essendo legittimi sia il Dpcm 14 gennaio 2021 sia il Dpcm 2 marzo 2021, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire (cfr. Tar Lazio, sez. I, 31 marzo 2022, n. 3713)”, e inoltre “può affermarsi che gli atti impugnati abbiano compiuto un equo bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti: essi non appaiono viziati da illogicità o incongruità, essendo stati adottati all’esito di puntuale istruttoria, risultando idonei (almeno in astratto) a contenere quanto più possibile i contagi, in un quadro emergenziale straordinario, imprevedibile ed in continua evoluzione (in generale, cfr. Corte Cost. 12 marzo 2021, n. 37)”. 

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