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Tar Lazio ribadisce: 'Slot, distanziometro regionale vale solo per nuove attività'

12 aprile 2024 - 15:29

Il Tar Lazio accoglie il ricorso della titolare di una tabaccheria subentrata a un altro esercente già autorizzato alla raccolta di gioco contro provvedimento del Comune di Roma che ha vietato il funzionamento di sei slot.

Scritto da Fm
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Il Tar Lazio, come già fatto nel novembre 2023, boccia l'operato del Comune di Roma in merito al divieto di prosecuzione dell'attività di sei slot installate in una tabaccheria, ribadendo che il distanziometro regionale vale solo per le nuove attività e non in caso di cambio di titolarità.

A presentare il ricorso accolto dai giudici amministrativi capitolini la titolare di una tabaccheria subentrata a un altro esercente già autorizzato alla raccolta di gioco.

A supporto della propria decisione, il Tar Lazio scrive nella nuova sentenza: “Il Collegio, in relazione ad un caso analogo si è già espresso affermando che 'l’art.4 della legge regionale Lazio n.5/2013 novellata dapprima con l.r n.16/2022 e quindi con l.r. n.19/2022, al comma 1 stabilisce, autorizza i Comuni ad introdurre ulteriori limitazioni e, in caso di contrasto con la normativa regionale, prevale, ai sensi del successivo co.1 ter, la norma più restrittiva.

Il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, all’art.7, co.1, amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di 'cambio di titolarità dell’attività' (circostanza aderente alla fattispecie in esame).

Tale indirizzo è in effetti censurabile, per diretto contrasto con l’art.4, co.1 della l.r. Lazio n.5/2013, che limita le condizionalità solo al caso di apertura di nuove sale gioco”.

 

Il Tar quindi rimarca che “il principio di diritto espresso può compendiarsi nell’assunto secondo cui 'la possibilità che l’art.4, co.1 bis l.r. n.5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di individuare ulteriori limitazioni va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le ulteriori restrizioni rappresentano ulteriori condizioni suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.

 

Per l'effetto, i giudici quindi dispongono l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale.

 

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