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Tar Lombardia: 'Sì a revoca licenze gioco per mancati pagamenti di tasse o contributi'

24 maggio 2024 - 12:42

Il Tar Lombardia conferma la revoca delle licenze per la conduzione di tre esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi per debiti del titolare con l’Agenzia delle entrate.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

Questa la motivazione principale con cui il Tar Lombardia respinge il ricorso presentato dal titolare di un'impresa per l'annullamento del decreto con cui il questore di Milano nel 2022 gli ha revocato le licenze per la conduzione di tre esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi.

Tale revoca è stata disposta “a fronte degli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle entrate, da cui emerge una situazione debitoria, rispetto alla quale la richiesta di rateizzazione non era stata accolta”, si legge nell'ordinanza del Tar Lombardia. “Come rileva giurisprudenza consolidata, il potere di adottare autorizzazioni di polizia (e lo stesso vale, anche per la revoca) quali quelle oggetto dell'odierno contenzioso è caratterizzato dall'ampia discrezionalità dell'Autorità competente, anche in ragione dell'originaria natura intuitu personae che connota tale tipo di licenze.” A maggior ragione per “il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico; in questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo - e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi - anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta, o rivelatori di possibili fatti di interposizione fittizia con finalità elusive di limiti e divieti".


 

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